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Affettività

Il 26 gennaio 2024, lo stesso giorno in cui in Alabama Kenneth Smith veniva messo a morte mediante ipossia d’azoto dopo un’agonia lunga 22 minuti, in Italia la Corte Costituzionale apriva una pagina opposta sul trattamento dei detenuti. Con la sentenza n. 10/2024 i giudici dichiaravano illegittimo il divieto assoluto di colloqui intimi tra detenuti e partner: in assenza di reali ragioni di sicurezza quel divieto è una vessazione «esageratamente afflittiva». La rinuncia coatta alla sessualità, osserva la Corte, contrasta con l’articolo 32 della Costituzione e svuota la funzione rieducativa prevista dall’articolo 27. Negare la dimensione affettiva soffoca ogni prospettiva di reinserimento e alimenta rassegnazione e disperazione. La sentenza ha avviato il riconoscimento di un vero diritto all’affettività, ma l’attuazione è rimasta lenta e frammentata: molte strutture non disponevano di spazi adeguati né di protocolli uniformi.

Nel 2025 il DAP ha emanato nuove linee guida che definiscono criteri, modalità e ambienti dedicati ai colloqui intimi, garantendo incontri senza controllo a vista. Nonostante l’avanzamento, la piena applicazione resta incompleta: mancano risorse, personale e una legge organica. La geografia dei diritti rimane irregolare, ma il principio fissato dalla Corte è ormai chiaro: un carcere civile non può reprimere ciò che attiene alla sfera affettiva ed emotiva della persona. (Si veda la voce “Sessualità”)

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