Ruolo e funzioni

L’Ordine regionale dei Giornalisti è persona giuridica di diritto pubblico (art. 1, ultimo comma, della legge n. 69/1963) ed ente pubblico non economico (art. 1, comma 2, del Dlgs 29/1993, oggi Dlgs n. 165/2001).

Vigilanza

L’Ordine dei Giornalisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia (art. 24 della legge 69/1963). «Sono assoggettati al controllo della Corte dei conti gli Ordini e Collegi professionali – nella qualità di enti pubblici non economici nazionali, di cui è menzione nell’art. 1 comma 2 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 – in quanto ricompresi tra gli enti di diritto pubblico, a loro volta assumibili tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 dell’art. 3 l. 14 gennaio 1994 n. 20» (C. Conti, Sez.contr. enti, 20/07/1995, n.43; PARTI IN CAUSA Ord. collegi professionali C.; FONTE Riv. Corte Conti, 1995, fasc. 5, 48; Foro Amm., 1996, 1388).

Presupposto Costituzionale

Il ruolo dell’Ordine dei giornalisti secondo la Corte costituzionale: «Il fatto che il giornalista esplichi la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che, secondo altri, si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l’opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo, che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell’interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla” (Corte costituzionale, sentenza n. 11 del 21-23 marzo 1968).

Attribuzioni

Il Consiglio regionale esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell’albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) vigila sulle violazioni deontologiche degli iscritti e predispone un elenco di 18 nominativi di colleghi da sottoporre al presidente del Tribunale di Milano per la scelta di 9 colleghi che comporranno il Consiglio di disciplina territoriale;
e) predispone, organizza e/o gestisce corsi di formazione obbligatoria e aggiornamento professionale per i propri iscritti Professionisti e Pubblicisti.
f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
g) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
h) dispone la convocazione dell’assemblea (per l’approvazione annuale dei bilanci e, ogni tre anni, per il rinnovo delle cariche, ndr);
i) fissa, con l’osservanza del limite massimo previsto dall’art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell’albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
l) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

E inoltre
– assicura gratuitamente agli iscritti l’assistenza legale (rivolta al recupero dei crediti), contrattuale e anche fiscale-amministrativa;
– emette i pareri di congruità sui compensi nelle controversie di lavoro autonomo; – ha un Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
– risponde ai quesiti, che vengono posti anche via e-mail (odgmi@odg.mi.it)
– è impegnato, tramite l’Afg, l’Assemblea dei soci dell’Afg e il Comitato di indirizzo, nella vigilanza sul “Master in giornalismo Walter Tobagi” (erede dell’ex istituto Carlo De Martino per la formazione al giornalismo) che ha sede nel Polo di intermediazione culturale e di comunicazione dell’Università Statale di Milano, in piazza Indro Montanelli 1, a Sesto San Giovanni; tel. 02.50321730; sito: www.giornalismo.unimi.it;
– assiste gratuitamente gli studenti universitari nella fase di elaborazione delle tesi sul giornalismo; – organizza due corsi all’anno (ciascuno di 50 ore) dedicati alla preparazione dei praticanti giornalisti impegnati nell’esame di Stato del 30 aprile e del 30 ottobre;
– organizza dibattiti sui temi della deontologia, della professione e della storia del giornalismo;
– assegna ogni anno la “medaglia di riconoscimento alla carriera” agli iscritti (professionisti e pubblicisti) con 50 anni di iscrizione all’Ordine.

Rapporti con il pubblico

Tra le “altre attribuzioni” del Consiglio (art. 11 legge 69/1963) ci sono senz’altro quelle previste dall’articolo 1 della legge 150/2000 («che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»).

L’articolo 1 è il “manifesto” della legge 150/2000, perché fissa le «finalità e l’ambito di applicazione» della legge medesima. Le disposizioni, scritte nella legge, «in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

I servizi sono riservati agli iscritti.
Consulenza e assistenza sono su appuntamento telefonando al n. 02.6771371.
Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente agli sportelli di via Antonio da Recanate 1-20124 Milano.
Oppure inviare una e-mail a: odgmi@odg.mi.it. I numeri telefonici degli uffici possono essere reperiti in http://www.odg.mi.it/contatti

Altri testi di legge che regolano l’attività dell’Ordine nei confronti di scritti e cittadini:

Dlgs 165/2001.
Articolo 11 Ufficio relazioni con il pubblico.
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall’art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, individuano, nell’àmbito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell’àmbito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l’attuazione delle iniziative individuate nell’àmbito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure e all’incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell’amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L’organo di vertice della gestione dell’amministrazione o dell’ente verifica l’efficacia dell’applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell’inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un’adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

Legge 150/2000.
Art. 8 – Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri: a) garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; c) promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell’amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

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