Intervento introduttivo del presidente Riccardo Sorrentino al corso di formazione congiunto Ordine degli Avvocati di Milano-Ordine dei giornalisti della Lombardia su La diffamazione a mezzo stampa: tra processo penale e mediazione civile, Milano, 20 giugno 2026
Buongiorno a tutti,
inizio subito con il dire che parlo da giornalista e da presidente dell’Ordine dei giornalisti, non da penalista o da civilista. Il mio compito non è sostituirmi ai giuristi, ma segnalare gli effetti concreti che alcune regole producono sul lavoro giornalistico.
La mia sensazione è molto netta: gli strumenti che tutelano le persone contro la diffamazione mi sembrano strumenti sbagliati per un obiettivo giusto. Nell’ordinamento italiano, ma non solo. Il rischio è che la tutela della reputazione possa diventare uno strumento di dominio, e ridimensionare la funzione pubblica del giornalismo.
Un solo esempio: ricordo un noto direttore di grandi giornali italiani raccontarci di avere, in quanto direttore, almeno una quarantina – vado a memoria – di procedimenti aperti per diffamazione. Tutti, o almeno quasi tutti, per omesso controllo. Qualcosa non funziona, in un sistema che crea questi effetti.
Il reato di diffamazione
Il reato di diffamazione esiste in molti paesi. Con una grande differenza, tra sistemi di common law e di continental law. Per esempio nel modello statunitense, il baricentro del reato ruota su falsità più consapevolezza o almeno temeraria indifferenza verso la falsità. Si può riassumere dicendo che la diffamazione consiste nel dire il falso sapendo che è falso, con dolo: con la volontà, evidentemente rivelata nei fatti, di colpire la reputazione altrui. Il sistema italiano – e sarò felice di essere smentito – è almeno parzialmente diverso, nel senso che l’enfasi è altrove. L’articolo 595 non parla di verità o falsità, punisce l’offesa, sia pure in circostanze determinate. La giurisprudenza ha per fortuna inserito il tema della verità, ma mi chiedo se la sua insistenza sulla verità totale non possa diventare un limite eccessivo[1]. Negli Stati Uniti il sistema della diffamazione (slander e libel, le fattispecie sono due) ruota invece attorno al principio della substantial truth, che si avvicina a quello della “verità sostanziale dei fatti” previsto dalla legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, la legge 69 del 1963.
L’avvocato Caterina Malavenda, esperta di questioni di diritto dell’informazione, ha proposto nei mesi scorsi una formulazione dell’articolo 595 del codice penale che ripropone quella degli Stati Uniti. Da molto tempo sono d’accordo con questa impostazione. Credo che il tema della verità debba essere introdotto nella definizione stessa del reato. Non devo convincere gli avvocati della rilevanza delle questioni formali, soprattutto nella formulazione delle fattispecie giuridiche. Riportare al centro la verità dei fatti affermati è una questione di civiltà. La nostra cultura ha vissuto gli ultimi decenni – un secolo e più, forse – nel disprezzo politico e sociale della nozione di verità, che proprio i giuristi dovrebbero apprezzare più di tutti, se non altro come strumento di coordinamento sociale e giuridico (anche se, evidentemente, è molto di più).
Rendere esplicita la volontarietà dell’atto, per quanto dovrebbe essere inutile in un contesto penale, riporterebbe inoltre il reato nella sua dimensione propria. Ricordo che in Lombardia, come in Emilia-Romagna, sono stati emessi addirittura decreti penali in tema di diffamazione. Un reato così delicato dovrebbe richiedere sempre e comunque un’analisi attenta. Se l’enfasi cadesse sulla verità dei fatti e sulla volontarietà della diffamazione, si potrebbero evitare scorciatoie legittime, ma in questo caso forse improprie; e si potrebbe ridimensionare la discrezionalità dei giudici.
La mia sensazione, più in generale, è che nel nostro paese e nel nostro ordinamento giuridico sia ancora molto forte una tendenza che potrei definire paternalistica: l’incunearsi di temi etici e pedagogici nella legislazione, con il rischio di effetti illiberali. Nella Costituzione manca il diritto all’informazione, che appariva nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e nella costituzione tedesca, appena più giovani: è stato ricostruito dalla Corte costituzionale in via giurisprudenziale. Sulla diffamazione vale ancora il decalogo della Cassazione del 1984, che impone quella che viene chiamata continenza espressiva, richiamato giustamente – giustamente – dal nostro Codice deontologico. La sentenza è molto articolata, ma in certi aspetti appare evidente il passaggio del tempo. La cosa più rilevante, però è che la giurisprudenza europea si fonda su un principio diverso, sia pure moderato dal riconoscimento dei diritti dei terzi e dei doveri del giornalista. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, a proposito dei reati di diffamazione: “la libertà giornalistica comprende anche il possibile ricorso a una certa dose di esagerazione, se non addirittura di provocazione”. L’Italia è stata condannata a risarcire alcuni giornalisti, tra cui Maurizio Belpietro, sulla base anche di questo principio.
Un coordinamento tra le due diverse giurisprudenze è necessario. Anche perché si apre qui un altro problema: quello dell’accesso effettivo alla giustizia. Un giornalista con un reddito alto, o che fa parte di una grande organizzazione, può permettersi di adire la Corte europea. Un free lance che guadagna cinque euro lordi ad articolo, e anche meno, ci rinuncia. Ho conosciuto colleghi che hanno faticosamente pagato 500 euro di multa comminata con decreto penale soltanto perché era la soluzione più economica.
Il risarcimento dei danni
Questa considerazione propone un’altra questione. C’è una tendenza, quasi dappertutto, a depenalizzare la diffamazione. Molto bene, si deve pensare. Anche in Italia la Corte costituzionale ha ridimensionato drasticamente lo spazio della pena detentiva; in altri Paesi si è andati oltre. Restano però i problemi posti dal risarcimento danni in sede civile.
Qui emerge un tema importante. Con lo spostamento del baricentro verso il risarcimento civile, non si può dire che si passa da un sistema pubblico a un sistema privato: sarebbe una formula imprecisa. Si passa però da una logica pubblicistica e sanzionatoria a una logica civilistica e patrimoniale. La giurisdizione resta pubblica, ma il conflitto viene affidato all’iniziativa delle parti, ai costi del processo, alla capacità di reggere il rischio economico e alla misura del danno. In questo terreno la diseguaglianza di potere economico può pesare molto più di quanto dica l’astratta parità processuale.
Anche di fronte allo stesso illecito il risarcimento – lasciatemelo definire, in senso atecnico, “sanzione” – è diverso in dipendenza del danno economico creato. Trattandosi di reputazione, diventa spesso commisurata alla ricchezza e al reddito dell’attore. È un sistema in cui c’è il forte rischio che il potere delle parti diventi profondamente asimmetrico. Mi chiedo se non crei effetti perversi, se il passaggio al civile non sia insufficiente a rafforzare la libertà di espressione, rispetto al penale, se non si neutralizza il potere diseguale delle parti. Non è questa – vorrei essere chiaro – una denuncia della diseguaglianza economica in sé, ma una condanna della diseguaglianza dei poteri generati dal sistema economico. Credo che oggi il tema stia diventando sempre più importante e – per essere chiari e sgombrare il campo da equivoci – non è, secondo me, un tema politico ma un tema relativo alla dimensione liberale dei nostri sistemi costituzionali.
La giurisprudenza europea ha introdotto il principio secondo cui il risarcimento dei danni deve essere commisurato alle effettive capacità economiche del giornalista. La recente sentenza Real Madrid contro Le Monde ha ricordato che “un importo del risarcimento danni di ampiezza imprevedibile o elevata rispetto alle somme concesse in cause di diffamazione analoghe è tale da avere un effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di stampa”, e che “un simile effetto dissuasivo può anche risultare da una condanna a somme relativamente modeste, tenuto conto degli standard applicati in cause di diffamazione comparabili. Ciò si verifica, in linea di principio, quando le somme concesse risultano sostanziali rispetto ai mezzi di cui dispone la persona condannata, sia che si tratti di un giornalista sia che si tratti di un editore di stampa”.
C’è però chi può sfuggire alle maglie della Corte europea. Abbiamo tutti assistito, recentemente, a un caso che mostra almeno il rischio di arbitraggio tra ordinamenti, se proprio non si può parlare di forum shopping: la possibilità per alcuni attori molto ricchi di scegliere in quale ordinamento giuridico presentare la propria richiesta di risarcimento. Mi riferisco evidentemente al caso Minetti, caso complesso che non possiamo affrontare qui in tutti i suoi articolati aspetti. Sappiamo però che la Cipriani Usa ha potuto scegliere gli Stati Uniti per avanzare una richiesta di risarcimento danni da 250 milioni di dollari nei confronti della casa editrice del Fatto quotidiano. Io e voi non potremmo farlo, se fossimo diffamati. Si può pensare quel che si vuole sulla questione Minetti-Fatto quotidiano, ma mi sembra innegabile che il forum shopping sia una alterazione del sistema. L’arbitraggio dei sistemi giuridici crea una situazione in cui ciò che per il soggetto debole resta vincolo, per il soggetto forte diventa scelta.
È un tema, questo, che ne chiama – lasciatemelo dire, perché il tema mi sta a cuore – un altro: la tendenza a estendere quasi automaticamente alle persone giuridiche i diritti delle persone fisiche. È un’alterazione della dimensione liberale delle nostre società. Lo sottolineava con chiarezza, e in generale, un economista liberale e liberista oggi dimenticato, Henry Calvert Simons, il fondatore della prima scuola di Chicago; ma la cultura giuridica, soprattutto continentale era andata già oltre. Nel nostro caso, quando ad agire non è la persona fisica ferita nella propria reputazione ma una grande entità economica il diritto alla reputazione cambia natura: da tutela della dignità personale può diventare tutela di una posizione di potere.
Sappiamo tutti come siano spesso le querele intimidatorie e le citazioni temerarie – quasi sempre proposte da chi ha un forte potere economico – un grande problema per i giornalisti e, non a caso, di tutti coloro che si occupano di diritti dell’uomo e della donna: le SLAPP, Strategic lawsuit against public participation. Gli strumenti legislativi contro questo fenomeno sono ancora gravemente insufficienti. La direttiva europea anti-SLAPP riguarda le controversie civili con implicazioni transfrontaliere e solo una raccomandazione della Commissione invita a coprire i casi interni. Se ci si limitasse al minimo europeo, molte SLAPP domestiche resterebbero comunque escluse.
Il diritto alla reputazione
Reato di diffamazione e risarcimento dei danni sono strumenti che tutelano il diritto alla reputazione, che – ricordiamolo sempre – riguarda anche noi giornalisti in quanto cittadini. Come è chiaro a tutti, questi strumenti possono trasformarsi in strumenti di intimidazione. Io chiedo ai giuristi come evitare questi effetti perversi. Mi chiedo anche se non ci sia il desiderio di tutelare la reputazione in modalità talmente ampie da diventare impossibili. A volte, nelle discussioni con gli studiosi e gli operatori del diritto, mi sembra che i cittadini – e non solo i cittadini – si aspettino un controllo totale della propria reputazione. Ricordo alla scuola di giornalismo, ormai nel secolo scorso, alcuni colleghi di uffici stampa delle aziende che, Costituzione alla mano, argomentavano che i giornalisti dovevamo rispettare il diritto all’immagine delle imprese, e quindi sostanzialmente limitarsi a riproporre le loro strategie di comunicazione.
Un controllo totale della propria reputazione non è possibile e, in un certo senso, non è sano. Il diritto alla reputazione va tutelato, come credo che la giurisprudenza riconosca, di fronte a un danno che sia oggettivo. Resta il tema degli strumenti più adatti per far valere questo diritto.
Per concludere, la mia domanda è quindi se non ci troviamo di fronte a strumenti sbagliati per tutelare un diritto giusto. Gli avvocati parlano spesso di bilanciamento dei diritti, espressione che a me non piace perché dà l’idea che i diritti siano in qualche modo fatti della stessa sostanza e che basti pesarli. Io credo che siano incommensurabili – come sono incommensurabili, su un piano completamente diverso, i principi etici – e che le soluzioni ai conflitti tra diritti siano sempre più difficili di quanto l’immagine della bilancia lasci pensare. Anche parlando di bilanciamento, mi chiedo se siano bilanciati i diritti in un sistema che riconosce – sia pure per via giurisprudenziale – il diritto all’informazione, ma non introduce – come ha invece proposto l’avvocato Guido Camera – un’esimente generale per chi svolge attività giornalistica, intesa come intermediazione tra la realtà e il grande pubblico (formulazione che, peraltro, lascia fuori il tema dell’opinione).
Il messaggio finale che voglio lanciare qui è allora semplice. La tutela della reputazione non può diventare strumento di dominio, pubblico quando interviene il diritto penale, privato o almeno patrimoniale quando il processo civile è governato dalla diseguaglianza di potere economico e dall’arbitraggio tra sistemi giuridici. Quando riguarda il giornalismo, tenuto conto della sua funzione sociale, non può inoltre prescindere dal tema della verità dei fatti pubblicati. È una questione, lo ripeto, che incide sulla dimensione liberale dei nostri ordinamenti giuridici e politici. Tocca però ai giuristi aiutarci a individuare le possibili soluzioni, ed è questo aiuto che io chiedo.
Grazie dell’attenzione.
[1] Un solo esempio: la sentenza della Cassazione Sez. V sentenza n. 46462 del 7 dicembre 2022 ritiene che “in tema di diffamazione, l’offesa alla reputazione altrui si configura anche quando il contenuto diffamatorio sia solo parzialmente falso. L’applicazione dell’esimente prevista dall’articolo 596 c.p. è subordinata alla prova che tutto il fatto dal contenuto diffamatorio, nel suo complesso e nelle sue modalità, sia vero, sicché la prova mancata, anche solo parzialmente, sulla verità dei fatti non esime da pena”.
