Nel Registro dei Praticanti (art. 33 e 34 legge 3 febbraio 1963 n. 69) possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica, che abbiano compiuto almeno 18 anni di età e hanno un contratto di assunzione, art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei Praticanti. Entro 3 anni dalla data di iscrizione, il praticante deve fare l’esame di idoneità professionale pena la cancellazione dal Registro per superato triennio.
Però, nel caso in cui il praticante non ha potuto svolgere l’esame di Stato può richiedere il prolungamento della data di iscrizione per causa di forza maggiore.
Per procedere alla richiesta e compilare la modulistica vai al seguente link:
La documentazione da allegare è la seguente:
- Copia documentazione comprovante la richiesta;
- Copia documento d’identità;
- Copia codice fiscale.
L’operatore dell’ufficio verifica la richiesta, comunicandone l’approvazione.
Il richiedente in seguito a ricezione di apposta comunicazione da parte dell’operatore, deve allegare:
- Copia Modello F24 Codice Tributo 1552, Sezione Erario per attestazione pagamento della marca da bollo di € 16 QUIETANZATO.
La ricevuta di pagamento è da caricare al seguente link:
In caso di ripensamenti e/o ritiro della domanda da parte del richiedente, la marca da bollo non potrà essere in alcun modo restituita.
Nella prima seduta di Consiglio dell’Ordine si provvederà a notificare la delibera di avvenuto prolungamento dell’iscrizione al Registro dei praticanti.
L’informativa privacy ex art. 13 del Reg Ue 2016/679 è pubblicata all’indirizzo:
Modulistica iscritti privacy
Le dichiarazioni false rese all’Ordine (Pubblica Amministrazione) costituiscono reato, per le info al link:
Dichiarazione mendace