Una Commissione per lo Statuto e il Regolamento dell’Ordine. La risposta dei consiglieri

Un salto di qualità organizzativo. Il presidente dell’Ordine regionale della Lombardia, Riccardo Sorrentino, raccogliendo e sintetizzando le posizioni diverse emerse nel Consiglio sulla struttura dell’ente, proporrà nella prossima riunione l’istituzione di una Commissione di studio a composizione paritetica di consiglieri in modo da assicurare pari rappresentanza alle diverse posizioni emerse. 

La Commissione avrà il compito di ricostruire preliminarmente il quadro giuridico applicabile, anche attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti adottati da altri Ordini e collegi professionali, dei pareri già richiesti al Consiglio nazionale e degli ulteriori approfondimenti che risultassero necessari.

Su questa base, la Commissione sarà chiamata a lavorare su due strumenti distinti.

Il primo è una proposta di Statuto dell’Ordine della Lombardia, destinata a integrare, negli spazi consentiti dall’ordinamento, la disciplina già prevista dalla legge istitutiva e dalle altre fonti applicabili e da sottoporre, per la sua eventuale approvazione, all’Assemblea degli iscritti. 

Il secondo è un Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio, destinato a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali che rientrano nella competenza dell’organo consiliare.

I temi emersi nel confronto tra i consiglieri sono numerosi e rilevanti. 

Lo Statuto potrà essere chiamato a chiarire innanzitutto l’assetto dei rapporti tra gli organi e le cariche istituzionali dell’Ordine, a partire dal ruolo del presidente. La sua elezione avviene all’interno del Consiglio, in un sistema elettorale che non prevede liste formali e consente agli iscritti di esprimere preferenze individuali anche trasversali. Occorre quindi chiarire il rapporto tra la sua legittimazione consiliare, le attribuzioni che la legge gli riconosce e la funzione di garanzia del regolare funzionamento dell’ente. Altri approfondimenti riguardano le competenze del vicepresidente, del segretario e del tesoriere. Dovranno inoltre trovare disciplina, nei limiti delle competenze già definite dalla legge, i principi di organizzazione dell’Ordine, i rapporti tra Assemblea, Consiglio e cariche istituzionali, le funzioni di rappresentanza e garanzia, i criteri generali di trasparenza, partecipazione e informazione degli iscritti, nonché gli eventuali strumenti consultivi e le commissioni.

Il Regolamento dovrà chiarire il diritto dei consiglieri di presentare proposte e richiederne la trattazione; la documentazione preventiva; gli emendamenti e le mozioni; la disciplina della discussione; le questioni pregiudiziali e procedurali; la modalità e l’ordine delle votazioni; le modalità di dichiarazione e gestione delle situazioni di conflitto di interesse, nel rispetto della normativa vigente; la verbalizzazione; eventuali commissioni istruttorie; sedute urgenti o a distanza, ove consentite.

Particolare attenzione potrà essere dedicata alle regole che consentano di conciliare i diritti della maggioranza, quelli delle minoranze e dei singoli consiglieri con l’esigenza di assicurare continuità e regolare funzionamento dell’ente.

Sono questioni sulle quali la normativa vigente non offre sempre una disciplina di dettaglio e che meritano quindi di essere affrontate in modo organico, distinguendo con precisione ciò che è stabilito dalla legge, ciò che può essere disciplinato dallo Statuto e ciò che appartiene al regolamento interno del Consiglio.

L’obiettivo della Commissione sarà predisporre, entro un termine definito, proposte chiare e giuridicamente solide da sottoporre agli organi rispettivamente competenti, offrendo al tempo stesso un lavoro che possa risultare utile anche ad altri Ordini territoriali.

 

La risposta di un gruppo di consiglieri

 

( Nota della Presidenza. Per assicurare la più ampia trasparenza e consentire agli iscritti di conoscere le diverse posizioni emerse all’interno del Consiglio regionale, si pubblica integralmente, come richiesto dai cinque consiglieri firmatari, la comunicazione trasmessa il 6 ottobre 2026 al Presidente dell’Ordine e, per conoscenza, al Consiglio nazionale e al Ministero della Giustizia.

La Presidenza considera il libero esercizio della critica, anche aspra, parte del confronto all’interno dell’organo collegiale e ritiene che debba esserne assicurata piena espressione. Le valutazioni espresse dai consiglieri vengono pertanto pubblicate senza omissioni, pur non essendo condivise dalla Presidenza.

Diverso è il piano delle affermazioni relative a circostanze di fatto, alcune delle quali sono oggetto di contestazione e saranno puntualmente chiarite nelle competenti sedi istituzionali.

Con riferimento all’affermazione contenuta nella comunicazione secondo cui l’interpretazione delle funzioni presidenziali avrebbe «determinato una situazione di stallo e di sostanziale inattività del Consiglio regionale», si ricorda che gli stessi cinque consiglieri, in una dichiarazione resa nel consiglio del 29 settembre 2026, già trasmessa al Consiglio nazionale e al Ministero della Giustizia, avevano affermato che la maggioranza «dichiarava la nostra ostruzione ai lavori finché non sarà data la possibilità di ripristinare le regole democratiche ». In tre sedute degli ultimi mesi il numero legale è inoltre venuto meno per l’assenza o l’allontanamento dei cinque consiglieri firmatari.

La pubblicazione integrale risponde a un criterio di trasparenza e non comporta da parte dell’Ordine condivisione delle valutazioni con  tenute nella comunicazione né attestazione della correttezza delle circostanze fattuali rappresentate.

Quanto alla questione oggetto del confronto, il presidente continua infine a ritenere che l’autonomia regolamentare dell’Ordine regionale debba essere esercitata secondo criteri di generalità, astrattezza e imparzialità, assicurando la preventiva definizione delle regole e la loro idoneità a valere stabilmente e indifferentemente per maggioranze, minoranze e cariche istituzionali presenti e future.

L’esercizio di tale autonomia, anche quando sia sollecitato da situazioni di conflitto interno, deve essere orientato alla definizione di regole generali e stabili, e non alla soluzione di controversie contingenti mediante regole destinate a operare in funzione di specifiche persone o situazioni. La predisposizione di tale disciplina richiede pertanto un’adeguata istruttoria, volta a verificarne la conformità alle fonti sovraordinate, la coerenza complessiva e la corretta individuazione delle competenze degli organi interessati).

Egregio ​​Presidente, Riccardo Sorrentino

e, p.c.​​​Al Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei Giornalisti

Al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Ufficio II – Roma

Ai componenti del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Milano 6 ottobre 2026

Oggetto: Riscontro alla comunicazione del 2 ottobre 2026 – richiesta di convocazione del Consiglio regionale

Gentile Presidente Sorrentino,

abbiamo preso atto della tua comunicazione del 2 ottobre 2026, che rende necessario ribadire il contenuto della richiesta già formulata e delimitare correttamente le rispettive attribuzioni all’interno del Consiglio regionale.

La richiesta di convocazione del Consiglio avente ad oggetto il “Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia: esame del testo proposto e deliberazioni conseguenti” rimane ferma.

Il testo della proposta di regolamento sarà messo a disposizione di tutti i consiglieri con anticipo rispetto alla seduta per consentirne un esame approfondito e la formulazione di eventuali osservazioni ed emendamenti.

Non può essere condivisa è la pretesa che tale testo debba essere preventivamente sottoposto al Presidente affinché questi ne valuti natura, ammissibilità, contenuto e compatibilità con l’ordinamento quale condizione per procedere alla convocazione del Consiglio, nessunadisposizione, infatti, attribuisce al Presidente un simile potere di scrutinio preventivo.

La legge n. 69 del 1963 individua nel Consiglio regionale l’organo collegiale al quale sono attribuite le funzioni di governo dell’Ordine. La verifica della competenza del Consiglio, della conformità alla legge di una proposta e la decisione se approvarla, modificarla o respingerla competono pertanto al Consiglio stesso.

La funzione del Presidente è quella di assicurare il funzionamento dell’organo collegiale e di dare attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio.

Il potere di convocazione non può, in altri termini, trasformarsi in un potere di selezione preventiva degli argomenti che il Consiglio è ammesso a discutere. Diversamente, il Presidente finirebbe per attribuirsi un potere di filtro sulle iniziative dei consiglieri che l’ordinamento non gli riconosce, sovrapponendo la propria valutazione a quella dell’organo collegiale.

Questa interpretazione delle funzioni presidenziali, da tereiteratamente sostenuta, ha determinato una situazione di stallo e di sostanziale inattività del Consiglio regionale, le cui conseguenze incidono direttamente sul regolare esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ordine.

Un esempio concreto è rappresentato dalle pratiche relative all’iscrizione dei praticanti: la mancata tempestiva decisionedel Consiglio determina il rischio di procrastinare le relative iscrizioni e, conseguentemente, di incidere sulla possibilità degli interessati di accedere, nei tempi previsti, all’esame di Stato.

Un ulteriore esempio delle conseguenze che possono derivare da una illegittima ed accentrata gestione dell’Ordine riguarda la recente iniziativa relativa agli iscritti non in regola con il pagamento della quota annuale. La decisione di procedere alle cancellazioni è stata preceduta dall’invio di due messaggi SMS di sollecito che, secondo quanto successivamente verificato, non risultano essere pervenuti a tutti gli interessati. È significativo rilevare come,molti di loro, una volta contattati telefonicamente abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione. La vicenda dimostra quanto, prima di adottare provvedimenti destinati a incidere in maniera particolarmente rilevante sulla posizione professionale degli iscritti, sia necessario assicurare modalità di comunicazione effettive, verificabili e adeguate, evitando che decisioni assunte senza un preventivo e completo confronto possano determinare conseguenze gravemente pregiudizievoli.

Si tratta di circostanze che dimostrano come il regolare funzionamento dell’organo collegiale non possa essere subordinato a valutazioni preventive e unilaterali del Presidente.

Né può costituire una soluzione la proposta di istituire una “Commissione di studio a composizione paritetica”.

Il Presidente è naturalmente libero di sottoporre al Consiglio la proposta di costituzione di una simile commissione, così come il Consiglio sarà libero di valutarla e di deliberare al riguardo. Non è invece ammissibile che la preventiva costituzione di tale organismo divenga una condizione per rinviare o sostituire la discussione di una proposta per la quale è già stata formalmente richiesta la convocazione del Consiglio.

Le diverse posizioni esistenti all’interno del Consigliodevono confrontarsi nella loro sede naturale, attraverso la discussione e il voto. Una commissione “paritetica” non può pertanto essere utilizzata per neutralizzare o differire l’esercizio delle prerogative della maggioranza, né può sostituirsi alle determinazioni che spettano al Consiglio nella sua composizione collegiale.

Particolare gravità assume, inoltre, la scelta di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine la comunicazione contenente la posizione da te assunta e la soluzione da teprospettata.

Il sito dell’Ordine costituisce uno strumento di comunicazione istituzionale e non può essere utilizzato per attribuire alla posizione del Presidente la veste di posizione dell’Ordine quando il Consiglio non si è ancora pronunciato.

La questione assume ancora maggiore rilievo considerando che la posizione espressa nella presente comunicazione è condivisa e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

Il comportamento sin qui tenuto finisce per impedire alla maggioranza di esercitare le proprie prerogative nell’unica sede nella quale esse devono trovare espressione: il Consiglio regionale.

Non è inoltre corretto che, attraverso il sito istituzionale, venga rappresentata agli iscritti la sola posizione del Presidente, senza dare conto dell’esistenza di una diversa posizione sostenuta dalla maggioranza dei consiglieri che reclamano l’adozione di un regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Proprio al fine di assicurare agli iscritti una informazione completa, corretta e trasparente su quanto sta accadendo all’interno del Consiglio regionale, chiediamo che il nostro messaggio sia pubblicata integralmente sul sito istituzionale dell’Ordine, con modalità ed evidenza analoghe a quelle riservate alla Sua comunicazione del 2 ottobre 2026.

Gli iscritti devono essere posti nella condizione di conoscere entrambe le posizioni e, in particolare, di sapere che la presente contestazione non costituisce l’iniziativa di singoli consiglieri, ma è espressione della maggioranza del Consiglio regionale, che lamenta l’impossibilità di esercitare le proprie prerogative a causa dell’interpretazione illegittimadelle funzioni presidenziali da te sostenuta.

Quanto alla convocazione richiesta, il termine indicato nella precedente istanza è ormai decorso senza che il Consiglio sia stato convocato per la discussione del regolamento.

Non appare pertanto più giustificabile alcun ulteriore differimento.

Chiediamo formalmente che entro e non oltre il 12 ottobre 2026 sia comunicata la data di convocazione del Consiglio regionale per la discussione della proposta di regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Una volta fissata la data, il testo del regolamento sarà tempestivamente trasmesso a tutti i consiglieri e comunque con anticipo rispetto alla seduta, affinché ciascuno disponga del tempo necessario per esaminarlo, formulare osservazioni e proporre eventuali emendamenti.

Confidiamo che ciò consenta di ripristinare il corretto funzionamento dell’organo collegiale e di superare una situazione di stallo che non può ulteriormente protrarsi.

Qualora, al contrario, dovesse persistere la tua attuale condotta, continuando a subordinare la convocazione del Consiglio a condizioni non previste dall’ordinamento o a preventive ed illegittime valutazioni del Presidente, la maggioranza dei consiglieri assumerà ogni conseguente iniziativa sia all’interno del Consiglio regionale sia nelle competenti sedi giudiziarie, a tutela delle proprie prerogative e del corretto funzionamento istituzionale dell’Ordine.

La prosecuzione di tale condotta imporrebbe, infatti, di affrontare non più soltanto il tema del regolamento, ma il più generale problema istituzionale derivante da un esercizio delle funzioni presidenziali che finisce per impedire alla maggioranza del Consiglio di esercitare le attribuzioni che l’ordinamento le riconosce.

Resta fermo un principio che riteniamo essenziale: le decisioni del Consiglio devono essere assunte dal Consiglio.

Il Presidente è chiamato a garantire il funzionamento del Consiglio e a dare attuazione alle deliberazioni dell’organo collegiale, non a sostituirsi ad esso attraverso una preventiva selezione o valutazione delle proposte che i consiglieri intendono sottoporre alla discussione e al voto.

Restiamo pertanto in attesa, entro il termine sopra indicato, della comunicazione della data di convocazione del Consiglio regionale e della pubblicazione oggi della presente comunicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.

Tanto era dovuto.

Rossella Verga

Paolo Brambilla

Maria Ancilla Fumagalli

Andrea Nicastro

Massimo Cherubini

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