Pubblichiamo la comunicazione indirizzata al Presidente e al Consiglio da cinque consiglieri regionali in merito all’inserimento, nell’ordine del giorno della seduta del 14 ottobre, della proposta di costituire una Commissione incaricata di approfondire l’ipotesi di uno Statuto e di un Regolamento per l’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Le considerazioni del Presidente saranno pubblicate, per correttezza istituzionale, dopo la seduta del Consiglio del 14 ottobre. Ricordiamo solo che la precedente lettera, di cui si contesta la mancata pubblicazione, era sul sito – in apertura – già dal 7 ottobre 2026.
Al Presidente del Consiglio regionale
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Ai Consiglieri regionali
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
e, p.c., ai Revisori dei conti
Milano, 8 ottobre 2026
Oggetto: Consiglio regionale del 14 ottobre 2026 – osservazioni e controdeduzioni sul punto n. 8 dell’ordine del giorno – richiesta di acquisizione agli atti e allegazione al verbale
I sottoscritti Consiglieri, con riferimento alla convocazione del Consiglio regionale fissato per il giorno 14 ottobre 2026 e, in particolare, al punto n. 8 dell’ordine del giorno, ritengono necessario formulare alcune osservazioni, affinché siano correttamente individuati l’oggetto della discussione, le prerogative dei consiglieri e i limiti delle attribuzioni presidenziali nell’ambito del funzionamento dell’organo collegiale.
Il punto n. 8 della convocazione prevede la «definizione preliminare dei principi generali, dell’ambito delle competenze e del procedimento per la predisposizione dello Statuto dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale», e la costituzione di una «Commissione paritetica» incaricata dell’istruttoria e della predisposizione dei relativi testi.
Tale impostazione non è coerente con l’iniziativa assunta dai consiglieri richiedenti, diretta a ottenere la discussione relativa all’adozione di un regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale.
*
1. La proposta di regolamento non è ancora stata depositata
È necessario chiarire, anzitutto, che i consiglieri che hanno richiesto la convocazione del Consiglio regionale per discutere l’adozione di un regolamento di funzionamento non hanno ancora formalmente depositato la proposta già elaborata, riservandosi di presentarla in occasione della convocazione del Consiglio destinata al suo esame.
Ne consegue che le considerazioni formulate nella convocazione circa la necessità di garantire la conformità del regolamento alle fonti sovraordinate, il rispetto dei principi di generalità e astrattezza, la tutela delle prerogative delle minoranze e l’esigenza di evitare che lo strumento regolamentare venga utilizzato per risolvere conflitti interni risultano prive di qualsiasi riferimento concreto, non essendo stato ancora possibile esaminare il testo.
Tali osservazioni, anziché derivare da un’effettiva analisi della proposta, esprimono dunque un pregiudizio nei confronti dell’iniziativa della maggioranza dei consiglieri, alla quale vengono preventivamente attribuite possibili criticità e finalità contingenti del tutto indimostrate.
È evidente che il regolamento dovrà contenere disposizioni generali, destinate a disciplinare stabilmente il funzionamento del Consiglio, indipendentemente dalle persone che ne faranno parte e dai rapporti tra maggioranza e minoranza e, infatti, ogni valutazione sulla conformità e sull’opportunità delle singole previsioni potrà essere formulata soltanto dopo il deposito del testo, nell’ambito della discussione collegiale.
Anticipare tali giudizi e subordinare l’esame della proposta a verifiche o cautele preliminari non giustificate da specifiche criticità appare pertanto espressione della volontà di frapporre ostacoli all’iniziativa della maggioranza, impedendo o quantomeno ritardando l’esercizio delle prerogative del Consiglio regionale.
*
2. La convocazione modifica l’oggetto sostanziale della richiesta
La richiesta formulata dai consiglieri scriventi aveva ad oggetto la discussione relativa all’adozione di un regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale.
La convocazione introduce invece un percorso diverso: definizione preliminare di principi, individuazione delle competenze, predisposizione di uno Statuto, costituzione di una Commissione paritetica e successiva elaborazione dei testi.
La convocazione precisa, inoltre, che la seduta del 14 ottobre «non ha ad oggetto l’approvazione di specifici testi statutari o regolamentari», rinviando l’eventuale esame e approvazione a una successiva iscrizione all’ordine del giorno.
Ne deriva che la convocazione, pur dando formalmente e solo apparentemente seguito alla richiesta, ne modifica in modo significativo la sostanza.
Come più volte ripetuto, il potere del Presidente di predisporre l’ordine del giorno e organizzare i lavori non può tradursi nella trasformazione di una richiesta di discussione relativa a un regolamento interno in un diverso procedimento preliminare.
Il ruolo del Presidente rimane essenzialmente organizzativo e di garanzia: il potere di fissazione dell’ordine del giorno non può essere utilizzato in modo da svuotare le prerogative dei consiglieri di maggioranza o da modificare il contenuto sostanziale delle loro iniziative.
I consiglieri che sottoscrivono, giova ribadirlo, non hanno chiesto di avviare un procedimento costituente o di ridisegnare l’assetto istituzionale dell’Ordine. Hanno semplicemente chiesto di discutere l’opportunità di dotare il Consiglio di regole chiare e predeterminate sul proprio funzionamento, riservandosi la proposta di un testo.
Sono due questioni diverse.
***
3. Non vi è necessità di predisporre uno “Statuto” dell’Ordine regionale
Particolare attenzione merita il riferimento alla predisposizione di uno «Statuto dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia».
Non si comprende quale sia la necessità di introdurre tale tema nella discussione richiesta dai consiglieri.
La struttura dell’Ordine regionale, la composizione degli organi, le competenze del Presidente e del Consiglio e gli elementi essenziali del loro funzionamento sono già disciplinati dalla legge professionale e dalle fonti normative e regolamentari sovraordinate.
L’autonomia normativa degli Ordini professionali è un’autonomia derivata e delimitata dalla legge: gli atti interni possono disciplinare l’organizzazione e il funzionamento degli organi, ma non possono riscrivere o derogare l’assetto istituzionale definito dalle fonti superiori.
Per questa ragione occorre mantenere distinta la nozione di “Statuto” da quella di regolamento interno di funzionamento del Consiglio.
Un eventuale Statuto, ammesso che sia ammissibile, avrebbe necessariamente una vocazione più generale, incidendo sull’assetto complessivo dell’ente e investendo la totalità degli iscritti.
Un regolamento interno, invece, ha un oggetto assai più circoscritto: definisce le regole attraverso le quali un organo collegiale organizza e svolge la propria attività.
Può disciplinare, ad esempio, le modalità di convocazione, la formazione dell’ordine del giorno, la presentazione delle proposte, gli emendamenti, i tempi e le modalità della discussione, le votazioni e la verbalizzazione.
È precisamente questo secondo strumento che interessa ai consiglieri richiedenti.
Non vi è quindi alcuna ragione per subordinare l’elaborazione di un regolamento interno all’avvio di una più ampia e indeterminata discussione sulla predisposizione di uno Statuto. L’introduzione del tema statutario rischia soltanto di rendere inutilmente complessa una questione che è molto più semplice e circoscritta e di rinviare ulteriormente l’esame della proposta regolamentare.
***
4. La Commissione “paritetica” non è necessaria
La convocazione prospetta inoltre la costituzione di una «Commissione paritetica, rappresentativa delle diverse componenti del Consiglio», chiamata a svolgere l’istruttoria e a predisporre i testi.
Anche questa previsione appare priva di una reale necessità.
Il Consiglio può certamente decidere di istituire una commissione qualora ritenga opportuno svolgere specifici approfondimenti.
Ma questa eventualità deve derivare da una deliberazione del Consiglio e non può essere trasformata in una condizione preventiva per consentire ai consiglieri di presentare e discutere una propria proposta.
Una commissione può svolgere attività preparatorie o consultive.
Non può costituire un filtro tra i consiglieri e il Consiglio, specie quando la maggioranza dei consiglieri sono già in grado di proporre un testo.
Anche laddove vengano creati organismi ristretti, l’organo collegiale conserva la titolarità delle proprie competenze fondamentali e il potere di discutere e decidere direttamente.
Ancora meno convincente appare la necessità di attribuire alla commissione carattere “paritetico”.
Il Consiglio regionale è un organo elettivo.
Tutti i consiglieri partecipano alla formazione della volontà dell’organo attraverso il confronto e il voto, il resto è solo retorica.
Il principio democratico non comporta che maggioranza e minoranza debbano essere preventivamente ricondotte a una composizione paritetica all’interno di un diverso organismo.
La sede naturale nella quale si confrontano maggioranza e minoranza come più volte ribadito è il Consiglio stesso.
***
5. La proposta sarà depositata e dovrà essere valutata per ciò che effettivamente contiene
I consiglieri che in questo momento esprimono la maggioranza si riservano dunque di depositare la proposta di regolamento di funzionamento del Consiglio.
Una volta che il testo sarà formalmente disponibile, potrà essere esaminato nella sua concreta formulazione.
Se verranno individuate disposizioni contrarie alla legge, potranno essere contestate. Se alcune previsioni saranno ritenute inopportune, potranno essere modificate. Se saranno ritenuti necessari emendamenti, ciascun consigliere potrà proporli.
Il testo potrà essere approvato, modificato o respinto.
Questa è la normale funzione del Consiglio.
Non appare invece corretto stabilire preventivamente, prima ancora di conoscere il contenuto della proposta, che debba essere sottoposta a una speciale istruttoria, filtrata da una Commissione paritetica o inserita in un più ampio procedimento per la redazione di uno Statuto.
In tal modo si rischia di trasformare una fisiologica iniziativa consiliare in una questione problematica prima ancora che essa sia stata concretamente formulata.
La vicenda si inserisce inoltre in un quadro più generale nel quale le iniziative assunte dai consiglieri incontrano ripetutamente passaggi preliminari e ostacoli procedurali che finiscono per differire l’effettiva discussione delle questioni sottoposte all’organo.
Anche in questo caso, una richiesta semplice – discutere l’adozione di un regolamento di funzionamento – è stata trasformata in un procedimento più complesso, articolato nella definizione preventiva di principi generali, nell’ipotesi di uno Statuto, nella costituzione di una Commissione paritetica e in una successiva fase istruttoria.
La conseguenza concreta è il progressivo stallo dell’attività consiliare.
Ciò è tanto più evidente considerando che, in questo caso, gli ostacoli vengono prospettati prima ancora che la proposta sia stata depositata e possa essere esaminata.
Non è quindi il contenuto del testo a determinare la necessità delle cautele prospettate. È la stessa iniziativa della maggioranza dei consiglieri a essere assoggettata preventivamente a un percorso ulteriore.
La reiterazione di tali modalità non può essere ricondotta a meri inconvenienti organizzativi, evidenzia semmai una gestione illegittima delle prerogative presidenziali che, indipendentemente dalle intenzioni dichiarate, produce l’effetto concreto di rallentare l’attività dell’organo e comprimere l’effettività delle iniziative dei suoi componenti, con danno anche economico.
La funzione del Presidente dovrebbe invece essere quella di garantire l’ordinato svolgimento del confronto e consentire al Consiglio di assumere le proprie determinazioni.
Il Presidente organizza e dirige i lavori: il Consiglio discute e decide.
***
Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti chiedono che:
1. la presente nota venga integralmente acquisita agli atti del Consiglio e allegata al verbale della seduta;
2. si prenda atto che la proposta di regolamento di funzionamento non è ancora stata formalmente depositata e che, pertanto, ogni valutazione sul suo contenuto risulta allo stato necessariamente prematura;
3. venga riconosciuta ai consiglieri richiedenti la possibilità di depositare la propria proposta di regolamento, affinché essa possa essere sottoposta alla valutazione dell’intero Consiglio, quando la Presidenza accetterà finalmente di mettere all’ordine del giorno la discussione di un regolamento come da richiesta dai consiglieri che costituiscono la maggioranza;
4. il successivo esame avvenga sulla base del testo effettivamente presentato, con facoltà per ciascun consigliere di formulare osservazioni, modifiche ed emendamenti;
5. venga mantenuta distinta la discussione sul regolamento di funzionamento da quella relativa a un eventuale Statuto regionale, la cui predisposizione non appare necessaria né funzionale rispetto alla richiesta formulata;
6. ogni eventuale decisione di istituire commissioni o disporre ulteriori approfondimenti venga assunta dal Consiglio nella sua collegialità, solo dopo l’esame della proposta e non quale condizione preliminare alla sua presentazione.
I sottoscritti non chiedono alcuna preventiva approvazione della proposta che sarà depositata. Chiedono semplicemente che essa possa essere conosciuta, discussa e valutata senza essere oggetto di giudizi anticipati. Soltanto il confronto sul testo concreto consentirà al Consiglio di esercitare pienamente le proprie attribuzioni e a ciascun consigliere di assumere le proprie determinazioni con piena conoscenza dei contenuti.
Infine, si contesta che la richiesta, già formulata, di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia la risposta alla comunicazione del Presidente del 2 ottobre 2026 sia rimasta disattesa. È un’omissione che assume particolare gravità, poiché, a fronte della scelta di utilizzare il sito istituzionale per dare pubblicità alla posizione del solo Presidente, è stata negata analoga visibilità alla risposta dei consiglieri di maggioranza, impedendo così una rappresentazione completa e corretta delle diverse posizioni emerse all’interno del Consiglio. Il mancato riscontro a tale richiesta è una grave violazione dei doveri di correttezza, imparzialità e leale funzionamento dell’organo, oltre a determinare un’ingiustificata disparità nell’utilizzo degli strumenti istituzionali dell’Ordine. Si rinnova, quindi, la richiesta di procedere senza ulteriore ritardo alla pubblicazione integrale della risposta già trasmessa e, a questo punto, anche della comunicazione odierna.
Ferme tutte le contestazioni e le riserve sopra formulate in ordine alla convocazione e al relativo contenuto, la maggioranza dei consiglieri eletti dichiara sin d’ora la propria disponibilità a partecipare alla trattazione e alla votazione del solo punto n. 2 dell’ordine del giorno, relativo a iscrizioni, cancellazioni e retrodatazioni, esclusivamente per rispetto nei confronti degli iscritti interessati e per evitare che le contestazioni formulate possano arrecare loro pregiudizio. Tale disponibilità non potrà in alcun modo essere interpretata come acquiescenza alla convocazione, rinuncia alle eccezioni sollevate o riconoscimento della legittimità delle modalità con cui la seduta è stata convocata e il relativo ordine del giorno formulato.
Milano, 8 ottobre 2026
I Consiglieri
Paolo Brambilla
Massimo Cherubini
Ancilla Fumagalli
Andrea Nicastro
Rossella Verga
