Regole e Consiglio, una nuova nota dei cinque consiglieri

Gentile Presidente,

abbiamo preso visione della Tua comunicazione del 13 ottobre 2026, con la quale torni su questioni già ampiamente affrontate nella precedente corrispondenza relativa alla richiesta, formulata dalla maggioranza dei consiglieri, di convocare il Consiglio regionale per discutere e deliberare sull’adozione di un regolamento di funzionamento.

Riteniamo opportuno fornire alcune precisazioni, nonostante siamo convinti che il protrarsi di questo scambio epistolare non contribuisca a risolvere una questione che dovrebbe trovare la propria naturale sede di confronto e decisione all’interno del Consiglio.

Prendiamo atto che Tu riconosci espressamente come la Presidenza non disponga di un potere di veto sulle iniziative dei consiglieri e che le decisioni sulle proposte sottoposte all’organo collegiale spettino al Consiglio.

È un principio che condividiamo e che rende ancora meno comprensibile la persistente mancata convocazione del Consiglio.

Non abbiamo mai sostenuto che la funzione presidenziale debba ridursi a un’attività meramente materiale o notarile. Abbiamo, piuttosto, evidenziato che le attribuzioni organizzative e di garanzia del Presidente devono essere esercitate per assicurare il corretto funzionamento dell’organo collegiale, non per condizionarne preventivamente l’attività.

Le eventuali questioni di competenza, legittimità o conformità delle proposte alle disposizioni normative applicabili potranno essere esaminate proprio nel corso della discussione consiliare, attraverso il confronto tra i componenti, la formulazione di osservazioni e modifiche e l’assunzione delle conseguenti deliberazioni.

Diversamente, la funzione di garanzia, come del resto sta già avvenendo, finirebbe per trasformarsi in un controllo preventivo sulle iniziative dei consiglieri, attribuendo di fatto alla Presidenza quel potere di impedire la trattazione degli argomenti che Tu stesso dichiari di escludere.

Nella nostra precedente comunicazione dell’8 ottobre abbiamo già chiarito che la maggioranza dei consiglieri ha elaborato una proposta di regolamento di funzionamento, riservandosi di presentarla formalmente in occasione della convocazione del Consiglio destinata alla sua discussione.

Non vi è alcuna intenzione di sottrarre il documento alla conoscenza degli altri consiglieri o di limitarne le possibilità di esame e modifica.

Occorre, però, distinguere la richiesta di inserire un argomento all’ordine del giorno dalla successiva presentazione di un testo senza il preventivo ed illegittimo vaglio di ammissibilità del Presidente.

La richiesta avanzata dai cinque consiglieri individua chiaramente l’oggetto della discussione e non risulta indicata alcuna disposizione normativa che subordini la convocazione al preventivo deposito di una proposta regolamentare compiutamente articolata.

Naturalmente, tutti i consiglieri dovranno disporre del tempo necessario per esaminare il documento e formulare le proprie osservazioni prima dell’eventuale deliberazione. Si tratta, però, di un’esigenza che può essere soddisfatta attraverso un’adeguata organizzazione dei lavori, senza impedire l’avvio del confronto come invece sta avvenendo.

In questa prospettiva deve essere valutata anche la tua proposta di istituire una commissione paritetica.

Non abbiamo mai contestato, in termini generali, la possibilità che il Consiglio si avvalga di commissioni o gruppi di lavoro per approfondire questioni particolarmente complesse. Abbiamo semmai contestato la scelta di sostituire alla discussione sul regolamento richiesta dalla maggioranza un diverso argomento, riguardante anche l’eventuale adozione di uno Statuto e la costituzione di una commissione incaricata di svolgere ulteriori approfondimenti.

La distinzione è sostanziale: la maggioranza ha chiesto di discutere e deliberare sull’adozione di un regolamento di funzionamento, non di avviare un differente percorso istruttorio. Sarà il Consiglio, non il Presidente a valutare se procedere direttamente all’esame della proposta, apportarvi modifiche o affidare eventuali approfondimenti a una commissione.

Non spetta invece alla Presidenza subordinare la discussione richiesta dai consiglieri all’adozione preventiva di un diverso percorso procedimentale. Né si comprende per quale ragione il fatto che cinque consiglieri condividono già l’iniziativa debba giustificare particolari cautele. Le prerogative di tutti i componenti, indipendentemente dalle rispettive posizioni, devono essere tutelate attraverso il confronto collegiale, senza che la necessaria garanzia del dissenso divenga un ostacolo all’esercizio dei diritti della maggioranza.

Non solo.

La Tua comunicazione dedica ampio spazio alla possibilità di disciplinare la revoca delle cariche istituzionali e ai limiti dell’autonomia regolamentare dell’Ordine.

Si tratta di considerazioni che, allo stato, non appaiono pertinenti alla richiesta di convocazione.

Non si comprende, dunque, la ragione di anticipare obiezioni relative a contenuti soltanto ipotetici. Abbiamo sempre precisato che il regolamento dovrà contenere disposizioni generali e astratte, destinate a disciplinare stabilmente il funzionamento del Consiglio, nel rispetto delle fonti normative sovraordinate e indipendentemente dalle persone che ricoprono le cariche istituzionali.

Qualora dovessero essere formulate specifiche proposte riguardanti l’elezione o la revoca delle cariche, potranno essere esaminate nelle sedi competenti e alla luce della disciplina applicabile.

Tali questioni non possono essere utilizzate per anticipare valutazioni sulla legittimità di un testo non ancora presentato, né per giustificare ulteriori rinvii della discussione richiesta dalla maggioranza.

Per quanto riguarda poi la pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione inviata dai consiglieri di maggioranza il 2 ottobre 2026, prendiamo atto della Tua precisazione secondo cui il documento risultava già pubblicato il giorno precedente la nostra lettera dell’8 ottobre.

Ciò non elimina le ragioni della nostra contestazione.

Il testo dei consiglieri è stato preceduto da un’ampia premessa contenente la Tua proposta di “Commissione paritetica”. Una simile scelta ha finito per depotenziare la funzione informativa della pubblicazione e per tentare di delegittimare le prerogative dei consiglieri di maggioranza, orientando il giudizio dei lettori prima ancora che questi potessero prendere conoscenza della loro posizione.

La lunghezza e il tono del testo precedente la nostra replica rischiano, inoltre, di scoraggiare la lettura del documento che i consiglieri avevano chiesto di pubblicare, vanificando almeno in parte la finalità della richiesta.

Lo stesso si può dire della titolazione che ricalca la comunicazione originaria del Presidente, generando confusione.

Riteniamo che una corretta informazione istituzionale debba garantire agli iscritti la possibilità di conoscere direttamente le diverse posizioni espresse all’interno del Consiglio, senza filtri preventivi o commenti volti a condizionarne la comprensione.

È questo il significato concreto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento che la Presidenza dichiara di voler tutelare. In una situazione di rispetto istituzionale i due testi, la comunicazione del presidente e la replica dei consiglieri di maggioranza, avrebbero dovuto essere impaginati affiancati, con pari rilievo.

Sulle prerogative del consiglio siamo costretti a osservare le difficoltà emerse negli ultimi mesi, le contestazioni sulla formazione dell’ordine del giorno e le divergenze sulle modalità di svolgimento dei lavori che confermano l’urgenza di dotare il Consiglio regionale di regole certe e trasparenti.

Il protrarsi dell’attuale situazione rischia di compromettere non soltanto il regolare funzionamento dell’organo, ma anche il tempestivo esercizio delle sue funzioni istituzionali nell’interesse degli iscritti.

Proprio per evitare che le divergenze interne producano conseguenze pregiudizievoli per questi ultimi, la maggioranza ha manifestato la propria disponibilità a partecipare alla seduta del 14 ottobre limitatamente alla trattazione delle iscrizioni, cancellazioni e retrodatazioni, senza che tale disponibilità comporti alcuna acquiescenza rispetto alle modalità di convocazione, che rimangono espressamente contestate.

Resta, però, irrisolta la questione fondamentale: consentire al Consiglio di discutere e deliberare sull’adozione di un proprio regolamento di funzionamento.

Rinnoviamo pertanto la richiesta di convocazione del Consiglio regionale, con l’inserimento all’ordine del giorno del punto già indicato nelle precedenti comunicazioni:

«Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia: esame del testo proposto e deliberazioni conseguenti».

In conclusione, dobbiamo rilevare con amarezza come la scelta di trasmettere un’ulteriore comunicazione il 13 ottobre, alla vigilia della seduta consiliare, appaia indicativa della volontà di avere comunque l’ultima parola in una controversia ormai alimentata da un interminabile scambio epistolare.

Non lo permetteremo.

Riteniamo invece che sia giunto il momento di restituire al Consiglio regionale la discussione e la responsabilità delle decisioni che gli competono, senza ulteriori iniziative unilaterali destinate soltanto a prolungare il confronto e forse ad alimentare un conflitto di facile risoluzione.

Chiediamo, infine, che la presente comunicazione sia acquisita agli atti del Consiglio, allegata al verbale della seduta del 14 ottobre 2026 e pubblicata integralmente sul sito istituzionale dell’Ordine, secondo i medesimi criteri adottati per le comunicazioni della Presidenza, senza inutili e defatiganti premesse.

Tanto era dovuto.

Massimo Cherubini – Vicepresidente

Paolo Brambilla – Consigliere

Maria Ancilla Fumagalli – Consigliera

Andrea Nicastro – Consigliere

Rossella Verga – Consigliera

( Per completezza documentale, si pubblica in calce anche la comunicazione del Presidente del 13 ottobre 2026, richiamata nella lettera dei cinque consiglieri e finora non pubblicata sul sito ).

Gentili consiglieri,

in relazione alla comunicazione dell’8 ottobre, trasmetto le allegate considerazioni, che chiedo siano acquisite agli atti e allegate al verbale della seduta del 14 ottobre.

Cordiali saluti

Riccardo Sorrentino

Parte I – Risposta alla comunicazione dell’8 ottobre

La funzione del presidente – come i consiglieri giustamente ricordano – è funzione «organizzativa e di garanzia». Non può però esaurirsi nella mera trasposizione delle richieste formulate dai consiglieri, dovendo assicurare anche il corretto esercizio delle funzioni dell’organo collegiale. Essa comporta, in particolare, il dovere di garantire che l’esercizio delle attribuzioni del Consiglio e delle facoltà riconosciute a ciascuno dei suoi componenti, nel rispetto delle diverse posizioni che possono formarsi di volta in volta all’interno dell’organo, avvenga nel rispetto delle competenze dell’organo, delle norme applicabili, della corretta formazione dell’ordine del giorno e di un procedimento che consenta a tutti i componenti di conoscere adeguatamente le questioni sulle quali sono chiamati a deliberare.

Da questo principio, che appare condiviso, derivano le seguenti considerazioni:

1.           Formazione dell’Ordine del giorno e responsabilità del presidente

La convocazione del Consiglio e la formazione del relativo ordine del giorno costituiscono, nell’ambito delle attribuzioni del Presidente, passaggi procedimentali attraverso i quali l’organo collegiale è posto nelle condizioni di discutere e deliberare. Al potere di organizzarne i lavori corrisponde una responsabilità nell’assicurare la correttezza del procedimento: non si tratta quindi né di una prerogativa personale né di una funzione meramente esecutiva.

Il presidente non è, evidentemente, “proprietario” dell’Ordine del giorno, ma non svolge neppure una funzione puramente materiale o notarile. Ciò non comporta alcuna valutazione preventiva di merito né attribuisce al Presidente un potere di veto sulle iniziative dei consiglieri. Comporta però che egli debba poter conoscere che cosa viene concretamente proposto, verificare sotto il profilo formale e procedurale se la questione rientri nelle competenze del Consiglio, se occorrano approfondimenti sulla normativa applicabile e quali siano le modalità corrette per consentirne l’esame e l’eventuale deliberazione. Il Presidente non decide quindi se una proposta debba essere accolta o respinta: tale decisione compete al Consiglio. Gli compete invece assicurare la corretta formazione dell’ordine del giorno e che la proposta sia sottoposta all’organo collegiale secondo modalità coerenti con la sua natura, con le competenze dell’organo e con le norme applicabili.

2.           Sulla mancata trasmissione della proposta regolamentare

La richiesta di procedere all’esame di uno specifico testo regolamentare e alle conseguenti deliberazioni richiede che il testo sia previamente conoscibile da parte del presidente e degli altri componenti del consiglio. La vostra comunicazione dell’8 ottobre conferma espressamente che la proposta già elaborata non era stata depositata e che sarebbe stata presentata in occasione della seduta destinata al suo esame.

Appare peraltro singolare che un testo già elaborato e destinato, secondo la richiesta formulata, all’esame e alle deliberazioni del Consiglio non sia stato contestualmente messo a disposizione della Presidenza e degli altri consiglieri. Una sua preventiva conoscenza avrebbe favorito proprio quel confronto collegiale che la comunicazione dell’8 ottobre richiama.

Ne consegue che, al momento della convocazione, la Presidenza non poteva conoscere il contenuto del testo sul quale si chiedeva al Consiglio di discutere e deliberare.

Non era pertanto possibile svolgere alcuna verifica formale e procedurale sulla natura delle disposizioni proposte, sulle competenze dell’organo chiamato ad approvarle, sulla necessità di eventuali approfondimenti giuridici e sulle modalità corrette della loro trattazione. Il fatto che l’iniziativa sia già sostenuta da cinque componenti del Consiglio rende, semmai, ancora più importante che il testo sia previamente conosciuto da tutti i componenti e che vi sia un effettivo spazio di esame, confronto ed eventuale modifica, affinché la partecipazione degli altri consiglieri non si riduca a un passaggio meramente formale.

In assenza del testo, non era quindi possibile per la Presidenza esercitare compiutamente la propria funzione organizzativa e di garanzia rispetto all’esame di quella specifica proposta.

3.           Sulla proposta di una Commissione istruttoria

La proposta di costituire una Commissione di studio, a composizione paritetica e con funzioni esclusivamente istruttorie, rappresentava il tentativo di dare seguito alla richiesta dei consiglieri attraverso un metodo di lavoro adeguato alla natura e alla rilevanza della questione.

La Commissione non è stata istituita dalla Presidenza: la sua costituzione è stata sottoposta alla decisione del Consiglio che resta pienamente libero di approvarla, respingerla o modificarne composizione e mandato.

Essa avrebbe avuto il compito di esaminare tutte le proposte presentate, ricostruire il quadro normativo applicabile, individuare le competenze dei diversi organi, acquisire ove necessario pareri giuridici e predisporre testi da sottoporre successivamente alla deliberazione degli organi competenti.

La proposta mirava quindi a garantire:

a) la piena partecipazione di tutti i consiglieri alla fase di elaborazione;

b) la verifica preventiva del quadro normativo e delle fonti applicabili;

c) un effettivo confronto tra le diverse proposte, anche quando una di esse fosse già condivisa da un numero di consiglieri potenzialmente sufficiente alla sua approvazione;

d) tempi adeguati a un’attività destinata a produrre regole generali e stabili per il funzionamento dell’ente.

Qualora il Consiglio avesse deliberato di costituire la Commissione, nell’ambito dei suoi lavori avrebbe potuto essere esaminato anche il testo predisposto dai consiglieri richiedenti, una volta formalmente depositato, ed esso avrebbe potuto essere assunto, ove condiviso, quale base di partenza del lavoro istruttorio. La proposta della Presidenza non comportava quindi alcun rigetto dell’iniziativa dei consiglieri, ma soltanto la richiesta che essa fosse esaminata secondo tempi e modalità compatibili con la natura regolamentare dell’atto e con le esigenze di correttezza del procedimento.

4. Sulla pubblicazione della comunicazione

Con riferimento, infine, all’affermazione secondo cui la precedente comunicazione dei consiglieri non sarebbe stata pubblicata sul sito istituzionale, si allega al verbale del consiglio la documentazione dalla quale risulta che il testo era già integralmente disponibile sul sito dal giorno precedente la comunicazione dell’8 ottobre. L’affermazione secondo cui la pubblicazione sarebbe rimasta disattesa non corrisponde pertanto al fatto.

Il sito istituzionale resta a disposizione per assicurare, secondo criteri di correttezza e parità di trattamento, la conoscibilità delle diverse posizioni espresse nell’ambito del Consiglio.

Parte II – Considerazioni ulteriori sulle questioni istituzionali emerse nel dibattito consiliare

1. Sulla possibile disciplina della revoca delle cariche

Le considerazioni che seguono non presuppongono che la proposta regolamentare non ancora depositata contenga disposizioni in materia di revoca, ma riguardano una questione istituzionale già autonomamente e costantemente emersa nel dibattito consiliare.

Sul tema della revoca delle cariche dell’Ordine va ricordato che non può desumersi dall’ordinamento giuridico italiano un principio generale secondo cui il potere di elezione di una carica comporti automaticamente anche il potere di revocarla. Pure nel diritto privato la revocabilità delle cariche dipende dalla disciplina specificamente applicabile: anche quando la revoca è esplicitamente ammessa, in alcuni casi richiede una giusta causa, in altri è assoggettata a specifiche garanzie sostanziali e procedurali.

La questione preliminare non è pertanto come disciplinare la revoca delle cariche dell’Ordine regionale, ma se una simile disciplina possa essere introdotta nell’attuale quadro normativo.

La legge professionale disciplina l’elezione, la durata e le funzioni delle cariche dell’Ordine regionale, senza prevedere una generale procedura di revoca fondata sul venir meno di un rapporto fiduciario con l’orientamento di volta in volta prevalente nel Consiglio. Non può quindi essere dato per acquisito che il silenzio della legge possa essere colmato mediante un semplice regolamento interno del Consiglio.

Proprio a questa esigenza di verifica era collegata la proposta di approfondire l’eventuale possibilità di dotare l’Ordine regionale di uno Statuto. Tale proposta non presupponeva né la necessità né la sicura ammissibilità dello strumento statutario, ma intendeva sottoporre ad approfondimento il rapporto tra l’autonomia regolamentare dell’Ordine regionale, le fonti sovraordinate e le materie incidenti sull’assetto istituzionale dell’ente.

In assenza di un adeguato fondamento normativo, non potrebbe essere dato per acquisito che una procedura di revoca delle cariche possa essere introdotta per via regolamentare sulla base del solo formarsi, nel Consiglio, di un orientamento numericamente prevalente.

La questione richiede pertanto, prima di qualsiasi ipotesi normativa, uno specifico approfondimento giuridico.

2. Sulla funzione di garanzia della Presidenza

La stessa qualificazione della funzione presidenziale come funzione di garanzia – da voi condivisa – impone particolare cautela quando si discuta di strumenti destinati a incidere sulla permanenza in carica del Presidente e delle altre cariche istituzionali.

Una funzione di garanzia è difficilmente assimilabile a una carica la cui permanenza dipenda ordinariamente dal perdurare di un rapporto fiduciario di natura politica.

Ne deriva, anche sotto questo profilo, la necessità di verificare preliminarmente se e in quali limiti l’ordinamento consenta l’introduzione di strumenti incidenti sulla permanenza in carica delle cariche istituzionali.

La stessa vostra comunicazione afferma che il regolamento dovrà contenere disposizioni generali, destinate a disciplinare stabilmente il funzionamento del Consiglio, «indipendentemente dalle persone che ne faranno parte e dai rapporti tra maggioranza e minoranza».

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