Il Consiglio di disciplina e la giustizia sanzionatoria

Il nuovo codice deontologico, in vigore dal 1° giugno, lascia immutate funzioni e caratteristiche dei consigli disciplina, gli organi che a livello nazionale e regionale gestiscono la tutela della professione in termini di deontologia
di Patrizia Pertuso

Così come restano immutate le sanzioni disciplinari applicabili (avvertimento, censura, sospensione e radiazione dall’Albo ricordate nell’articolo 38), anche i Consigli di disciplina hanno mantenuto il loro status: restano 7 i componenti del Consiglio di disciplina nazionale, come previsto dal Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia pubblicato il 30 novembre 2022, e, una volta eletti, non possono tornare a esercitare la funzione amministrativa. Diversamente da quelli territoriali, il CDN tratta i ricorsi e li decide in modo collegiale. 

Immutate anche le regole per i Consigli di disciplina territoriali, costituiti da 9 membri, tra cui il più anziano riveste la funzione da Presidente e il più giovane quella da Segretario. I Consigli, a loro volta, restano strutturati in Collegi giudicanti composti da 3 membri dello stesso Consiglio (un pubblicista e due professionisti, almeno un componente deve essere donna) individuati dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. 

Anche in questo caso il Collegio giudicante è presieduto dal componente più anziano, mentre il più giovane svolge le funzioni di segretario. 

La scelta dei Consiglieri di disciplina territoriali è affidata al Consiglio regionale dell’Ordine tramite la definizione di una rosa di diciotto candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale perché designi i nove componenti del Consiglio territoriale di disciplina che, per la designazione, dovranno possedere requisiti ben precisi: anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a dieci anni; assenza di condanne penali per reati non colposi; assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, legge 69/1963; assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 legge 69/1963 (non si terrà conto della radiazione per morosità); essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote; essere iscritto all’Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

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