Decisione del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia, del 21/02/2024, proc. 7/22, 7/a/22, 7/b/22, 7c/22; Pres. Benati – Rel. Della Sala
Il fatto.
Alcuni siti online di testate a diffusione nazionale pubblicavano una serie di articoli riportando una notizia che, sebbene vera, appariva non sempre precisa dal punto di vista lessicale. Infatti, il soggetto coinvolto nella vicenda (persona piuttosto nota nell’ambiente milanese), veniva descritto nella titolazione talvolta in qualità di indagato per una determinata fattispecie di reato, talvolta per una – seppur “simile” – diversa fattispecie. A ciò si aggiungeva una eccessiva enfatizzazione del contesto complessivo della notizia, tra cui il titolo e l’occhiello, in cui veniva, di fatto, data per scontata la responsabilità del soggetto. Ciò a differenza del testo dell’articolo ove la notizia veniva riportata correttamente.
L’intervento del Consiglio è stato sollecitato dallo stesso soggetto coinvolto che, tuttavia, lamentava non l’errato inquadramento della fattispecie, bensì la falsità “surreale” della notizia.
Il quesito affrontato dal Consiglio.
Dopo aver in primo luogo accertato la verità sostanziale della notizia – e, dunque, che il soggetto fosse realmente indagato –, il Consiglio si è trovato ad affrontare il delicato problema del bilanciamento tra il corretto esercizio del diritto di cronaca da un lato e la presunzione di non colpevolezza dall’altro, anche alla luce del duplice piano su cui opera notoriamente il principio di offensività in materia penale.
Il principio di diritto affermato.
Il Consiglio, nonostante nel caso di specie richiami l’importanza di un utilizzo prudente e calibrato dei termini impiegati durante la fase delle indagini preliminari, decide di superare la doglianza dell’esponente facendo prevalere l’esercizio del diritto di cronaca. La normativa deontologica, com’è noto, richiama il giornalista al rispetto, «sempre e comunque», del diritto alla presunzione di non colpevolezza (art. 8, lett. a, del Testo Unico) e di questo il Consiglio tiene conto premurandosi di ricordare che le dinamiche attrattive “non possono e non devono prevalere sul rispetto dei beni primari dei soggetti coinvolti”. Tuttavia, se la condotta, pur formalmente idonea ad integrare la violazione di una norma deontologica, è priva di una sufficiente offensività rispetto al bene giuridico che quest’ultima intende tutelare, sarà operato un bilanciamento particolarmente attento nei confronti del diritto di cronaca che – dunque – potrà prevalere. All’attenuazione dell’offesa contribuiranno, a titolo esemplificativo, fattori quali la “pronta rimozione dell’articolo” e la “sostanziale adeguatezza dei contenuti esposti nel testo dell’articolo” che saranno, pertanto, adeguatamente considerati.