Una decisione sui termini della rettifica

Decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale della Lombardia, del. 26 maggio 2022, proc. 103/A/20, Pres. Guastella, Rel. Della Sala

Il direttore di una testata giornalistica in caso di omessa pubblicazione di una rettifica non può trarre giustificazione dalla eventualità che la richiesta non gli sia stata comunicata, posto che egli è responsabile dell’intera organizzaizone del lavoro e del suo efficiente funzionamento (v. delibera CDN 30/2020).

Nel caso in cui il limite di 30 righe (imposto dall’art. 8 L. 47/48) dovesse essere superato viene meno l’obbligo di pubblicare la rettifica da parte del direttore responsabile, che non ha il potere-dovere di ridurre, riassumere o altrimenti manipolare il testo al fine di contenerlo nel limite di spazio previsto dalla legge.

In presenza di una richiesta di rettifica, l’assenza di un obbligo di pubblicazione ex art. 8 L. 47/48 per eccedenza del testo rispetto al parametro di legge non rende facoltativa la manipolazione del testo o la sua sintesi (laddove la sintesi ometta passaggi essenziali) una volta che si decida di utilizzare/pubblicare ugualmente la rettifica medesima: secondo il principio ‘imputet sibi’, se si decide di utilizzare una richiesta di rettifica devono essere rispettati i principi sottesi alla sua pubblicazione. Una pubblicazione arbitrariamente manipolativa, nei fatti funzionale a ribadire la posizione già espressa dal giornale, equivale ad una omissione e, in ogni caso, viola l’art. 2 lett. a) del T.U. in quanto non rispetta la verità sostanziale del fatto e l’art. 2 lett. b) in quanto non rispetta il diritto delle persone alla tutela della propria immagine (secondo i principi più volte affermati dalla Cassazione in tema di diritto di rettifica)

Laddove un profilo di fatto (contestato o meno che sia dal soggetto che chiede una rettifica), risulti non conforme o solo parzialmente conforme a quanto in precedenza pubblicato, è dovere del giornalista (e nello specifico del Direttore) far sì che il detto profilo sia ricostruito secondo parametri di correttezza espositiva. A maggior ragione l’obbligo di rettificare una determinata circostanza risulta necessario quando vi è richiesta sul punto (nel caso in questione è stata comminata la sanzione dell’avvertimento).

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