Cronaca giudiziaria e prosieguo dei processi

Decisione del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia, del 04/07/2023, proc. 55/22; Pres. Crippa – Rel. Della Sala

Il fatto

Più di dieci anni fa veniva pubblicato un articolo su un quotidiano a diffusione nazionale riguardante una vicenda giudiziaria che si trovava in una fase, per così dire, ancora embrionale. Al tempo dei fatti l’articolo, a causa dei contenuti ritenuti dall’esponente diffamatori, aveva già dato luogo ad un procedimento disciplinare definito con l’archiviazione.

Tuttavia l’esponente – soggetto direttamente coinvolto nella vicenda in qualità, al tempo della redazione dell’articolo, di indagato – decide di adire nuovamente il Consiglio lamentando sia la permanenza in internet della ridondanza determinata dall’articolo sia la violazione di una specifica norma deontologica (l’art. 8, lett. a) del Testo Unico) in quanto non risulta che il giornalista autore dell’articolo, a distanza di anni, abbia stilato alcun ulteriore articolo sul tema e dato notizia dell’assoluzione dell’esponente. 

I quesiti affrontati dal Consiglio.

Il Consiglio si è trovato, in via preliminare, ad affrontare la questione della ridondanza asserendo che “non è compito del giornalista occuparsi della deindicizzazione dei dati che, in ipotesi, tragga origine dalla avvenuta pubblicazione di un suo articolo”, indicando pertanto all’esponente gli opportuni canali di segnalazione.

In secondo luogo, si è trovato ad affrontare l’interpretazione dell’art. 8, lett. a), del Testo Unico nella parte in cui è previsto che il giornalista, “in caso di assoluzione o proscioglimento ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online”.

Il principio di diritto affermato.

Ad avviso del Consiglio, l’art. 8, lett. a) del Testo Unico va intesto nel senso che l’obbligo di dare una corretta informazione sull’esito positivo di un processo permane in capo al giornalista solo in determinati casi, come ad esempio se, nel corso dell’esercizio della sua attività professionale, lo stesso abbia seguito tutte le fasi del procedimento pubblicando più di un articolo su di esso.

Diversamente non è sanzionabile il giornalista che, soprattutto in assenza di specifiche richieste in tal senso o di una ragionevole correlazione spazio-temporale fra l’articolo e la successiva assoluzione, non dà conto dell’intervenuta assoluzione. Anche perché, prosegue il Consiglio, “appare francamente prossimo all’impresa impossibile pretendere che il cronista, magari dopo anni e dopo un solo articolo, si aggiorni sull’andamento di ogni fatto di cronaca giudiziaria di cui abbia, in passato, dato conto”. 

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