Sui vaccini e la terzietà del giornalista

Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia, del 26/03/2024, proc. 19/21; Pres. Deponti – Rel. Deponti

Descrizione sommaria del fatto.

Su una testata online veniva pubblicato un articolo contenente un’intervista tematicamente “divisiva”. L’intervistato, infatti, presentava il suo pensiero sul tema dei vaccini da Covid19 sostenendo, in termini particolarmente forti, la sua assoluta contrarietà. Nel corso dell’intervista richiamava le argomentazioni a sostegno del suo pensiero e il giornalista si limitava a riportare quanto affermato.

A seguito di una segnalazione, il Consiglio disponeva l’apertura del procedimento per verificare la possibile violazione degli artt. 1, 6 e 9 del Testo Unico dei doveri del giornalista.

Il principio di diritto enunciato. 

Ad avviso del Consiglio non è deontologicamente responsabile il giornalista che riporta un pensiero, seppur espresso in termini duri, diverso da quello della maggior parte della comunità scientifica. Infatti, non rientra tra i compiti del Consiglio dare giudizi sulla bontà delle teorie scientifiche espresse a meno che si riscontri una provata falsità dell’enunciato, una palese diffusione di notizie allarmistiche e/o una colpevole inaccuratezza di chi scrive. Ciò soprattutto allorquando, come nel caso di specie, si tratta di argomenti delicati come la salute. 

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