Pubblicità occulta sui social: il richiamo del Consiglio di disciplina

I giornalisti devono rispettare le norme deontologiche anche sulle pagine dei social, sia personali, sia della propria testata. Il principio – previsto dal Testo unico – è stato alla base di una censura inflitta dal Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia alla direttrice di una rivista di moda, che è stata confermata dal Consiglio di disciplina nazionale.

Il Consiglio di disciplina territoriale (Cdt), attraverso una comunicazione del presidente Paolo Della Sala al presidente dell’Ordine della Lombardia, ha quindi chiesto al Consiglio regionale di sollecitare tutti gli iscritti al rispetto dei principi che regolano l’attività sui social e, in particolare, il divieto di pubblicità occulta:

  1. i principi deontologici si applicano nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
  1. a tale proposito non vi è alcuna distinzione tra l’agire da privato con account personale e l’agire da giornalista, da un account della propria testata;
  1. l’interazione fra giornalista e ‘pubblico’ (anche da un account privato) è mediata dalla implicita credibilità che dovrebbe contraddistinguere l’esercizio della professione e ciò comporta che la pubblicità non possa mai essere confusa con l’informazione;
  1. fornire indicazioni su prodotti (nel settore della moda o altro) vestendo implicitamente il ruolo di ‘testimonial’ trasforma inevitabilmente il giornalista in uno strumento di pubblicità quantomeno occulta;
  1. il giornalista non può prestare il proprio nome e/o la propria immagine (peggio se accompagnata dalla immagine di soggetti minorenni) per iniziative volte in modo diretto o indiretto a pubblicizzare marchi e/o prodotti.

La violazione dei suddetti principi «può determinare una sanzione disciplinare anche se l’eventuale pubblicizzazione di un prodotto sia posta in essere a titolo gratuito».

«Il principio secondo cui non vi è alcuna distinzione tra l’agire da privato con account personale e l’agire da giornalista, da un account della propria testata – continua il Cdt – concerne anche il rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Fermo restando, evidentemente, il rispetto del diritto a manifestare il proprio pensiero che questo Consiglio di Disciplina Territoriale intende tutelare con assoluta fermezza»

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