Decisione del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia, del 27/09/2022, proc. 41/21; Pres. Guastella – Rel. Della Sala
Descrizione sommaria del fatto.
Un quotidiano a diffusione nazionale pubblicava, peraltro in prima pagina, un articolo con una titolazione particolarmente “colorita”: “Omosessuali alla riscossa”.
L’intervento del Consiglio veniva sollecitato a causa di una presunta violazione delle regole che disciplinano la tutela dall’utilizzo di linguaggi discriminatori o di incitamento all’odio anche per ragioni di genere.
Il principio di diritto affermato.
Ad avviso del Consiglio la titolazione non ha reso un particolare servizio alla correttezza dell’informazione anche perché le generalizzazioni in tema di discriminazione sono sempre scivolose. Tuttavia, per poter addivenire all’irrogazione di una sanzione è necessario che si sfoci in una palese violazione dei principi volti a prevenire l’utilizzo di un linguaggio non sufficientemente rispettoso o di espressioni che incitano all’odio e/o alla discriminazione.
La tutela del diritto alla non discriminazione – e, come nel caso di specie, la prevenzione rispetto a posizioni di pregiudizio circa l’orientamento sessuale – rappresenta uno dei capisaldi dell’azione disciplinare ma, proprio per questo, vanno perseguite e sanzionate solo quelle condotte che varcano in modo inequivoco i limiti del diritto di critica e in generale delle norme poste a tutela di questi fondamentali interessi protetti. Pertanto, non spetta al Consiglio intervenire su situazioni che, nella peggiore delle ipotesi, possono provocare soggettivo fastidio o irritazione sulla base di una posizione o sensibilità individuale.