Decisione del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia, del 21/02/2024, proc. 41/22; Pres. Benati – Rel. Della Sala
Descrizione sommaria del fatto.
Sul sito online di un quotidiano a diffusione nazionale veniva pubblicato integralmente – e, dunque, con immagini non pixellate e audio originale – il video di uno stupro avvenuto in una città italiana.
Il giornalista responsabile della pubblicazione veniva sanzionato sul piano disciplinare dall’azienda, mentre il direttore responsabile del quotidiano veniva fatto oggetto del presente procedimento disciplinare.
Veniva inoltre aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica del Tribunale competente i cui atti venivano acquisiti al procedimento disciplinare.
Il principio di diritto affermato.
Ad avviso del Consiglio i fatti oggetto del procedimento rappresentano una violazione palese di principi che, prima che deontologici, sono di condiviso valore etico.
Dalla ricostruzione dei fatti è infatti emerso che il video, oltre ad essere stato pubblicato in via integrale, è stato reso disponibile sul sito online del quotidiano per un periodo dilatato di tempo senza che nessuno se ne sia accorto.
Il Consiglio giunge, pertanto, ad affermare che è sanzionabile il direttore responsabile di un quotidiano, anche a prescindere da elementi di responsabilità a lui direttamente riferibili, qualora risulti una imprudente impostazione gestionale del quotidiano che di fatto consente non solo iniziative illecite – come quella posta in essere nel caso di specie – ma ne assicura la permanenza senza che nessuno possa essere posto in condizione di intervenire. Ciò anche se, in tesi, il fatto non fosse stato “conoscibile” in quanto la sua non conoscibilità era dovuta proprio ad un preciso profilo di imprudenza e negligenza da parte del direttore correlata a carenze organizzative a lui riconducibili.