Al Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Dott. Riccardo Sorrentino
e, per conoscenza,
Ai componenti del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Collegio dei Revisori dei conti
A mezzo PEC
Milano, 21 ottobre 2026
Oggetto: Richiesta formale di convocazione del Consiglio regionale per la discussione e la votazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Riccardo Sorrentino – Contestazione delle modalità di esercizio delle funzioni presidenziali e richiesta di deliberazione consiliare.
Egregio Presidente, i sottoscritti Massimo Cherubini, Paolo Brambilla, Maria Ancilla Fumagalli, Andrea Nicastro e Rossella Verga, nella qualità di componenti del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e costituenti la maggioranza dei suoi componenti, chiedono formalmente la convocazione del Consiglio regionale per la discussione e la votazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. L’iniziativa rappresenta l’esito di una prolungata situazione di contrasto istituzionale che, nonostante i ripetuti tentativi di ricondurla nell’ambito di un ordinato confronto consiliare, non ha trovato soluzione.
Riteniamo, infatti, che le modalità con le quali hai esercitato negli ultimi mesi le funzioni presidenziali abbiano progressivamente compromesso il corretto funzionamento dell’organo collegiale, ostacolando il pieno esercizio delle prerogative dei consiglieri e attribuendo alla Presidenza poteri che non trovano adeguato fondamento nella disciplina dell’Ordine.
La questione non riguarda una semplice divergenza di opinioni, né una contrapposizione personale. Riguarda, piuttosto, il rispetto delle regole che devono governare il funzionamento di un organo rappresentativo e, soprattutto, il principio secondo cui il Presidente deve assicurare le condizioni necessarie affinché il Consiglio possa liberamente discutere e deliberare sulle questioni sottoposte alla sua attenzione.
Come già rappresentato nelle precedenti comunicazioni, le ragioni dell’attuale contrasto risalgono alla reiterata indisponibilità della Presidenza a consentire la discussione di argomenti formalmente proposti dalla maggioranza dei consiglieri.
Tale situazione si è manifestata dapprima con riferimento alla richiesta di discutere della permanenza del rapporto fiduciario nei confronti delle cariche istituzionali e, successivamente, rispetto alla proposta di adottare un regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale.
Le richieste avanzate non erano finalizzate a imporre una determinata decisione, ma semplicemente a consentire che il Consiglio esercitasse le proprie attribuzioni, attraverso un confronto aperto a tutti i componenti e una successiva deliberazione.
La Presidenza ha invece ripetutamente subordinato la trattazione di tali questioni a verifiche interpretative, richieste di parere e approfondimenti preliminari, finendo per impedire che il Consiglio potesse pronunciarsi.
La circostanza assume particolare rilievo considerando che tali richieste provengono da cinque dei nove componenti dell’organo collegiale.
Il rispetto delle prerogative delle minoranze costituisce certamente un principio imprescindibile, ma non può tradursi nell’attribuzione alla Presidenza del potere di impedire alla maggioranza di sottoporre le proprie proposte alla discussione e alla votazione.
Il principio di maggioranza non esclude il confronto, né comprime i diritti degli altri consiglieri. Costituisce, al contrario, la regola attraverso la quale, una volta assicurata a tutti la possibilità di partecipare alla discussione, l’organo collegiale assume le proprie decisioni. Un esempio particolarmente significativo delle criticità denunciate è rappresentato dalla vicenda relativa alla proposta di regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale. Nelle comunicazioni del 2 e del 13 ottobre 2026 hai sostenuto che, in assenza del preventivo deposito del testo regolamentare, non sarebbe stato possibile procedere alla convocazione del Consiglio per la sua discussione, dovendo la Presidenza preliminarmente verificarne la conformità alla normativa applicabile e l’appartenenza delle relative disposizioni alle competenze dell’organo.
Questa impostazione non è condivisibile.
La decisione dei consiglieri di maggioranza di non depositare la proposta prima della fissazione della seduta non nasce dalla volontà di sottrarre il documento alla conoscenza degli altri componenti, ma dalla necessità di evitare che la sua presentazione possa essere impropriamente subordinata a un preventivo giudizio presidenziale di ammissibilità.
Una cosa è il compito del Presidente di organizzare i lavori e assicurare che i consiglieri dispongano della documentazione necessaria, altra cosa è riconoscergli il potere di stabilire preventivamente se una proposta possa essere sottoposta all’esame dell’organo collegiale. La valutazione delle disposizioni regolamentari, della loro conformità alle fonti normative sovraordinate, della necessità di eventuali modifiche e dell’opportunità di acquisire approfondimenti tecnici compete al Consiglio, che deve poter esercitare tali attribuzioni attraverso la discussione e la deliberazione.
Nessuno ha mai sostenuto che il Consiglio possa approvare disposizioni contrarie alla legge o che la maggioranza sia esonerata dal confronto con gli altri componenti.
Si contesta, invece, la pretesa che sia il Presidente a decidere, prima ancora della convocazione, se il Consiglio possa discutere una proposta e secondo quale percorso debba procedere.
La proposta regolamentare sarebbe stata naturalmente messa a disposizione di tutti i consiglieri in tempo utile per consentirne un esame effettivo, la formulazione di osservazioni e la presentazione di eventuali modifiche.
La mancata trasmissione anticipata alla Presidenza non costituisce, pertanto, una rinuncia al confronto collegiale, ma esprime il rifiuto di riconoscere un potere preventivo di controllo che, nei termini rivendicati, rischia di trasformarsi in uno strumento di condizionamento delle iniziative consiliari.
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Non meno significativa è stata la scelta di sostituire alla richiesta di discussione del regolamento una diversa proposta, avente a oggetto anche l’eventuale adozione di uno Statuto e la costituzione di una commissione paritetica.
Tale impostazione ha trovato concreta espressione nel punto 8 dell’ordine del giorno della seduta del 14 ottobre 2026.
Non contestiamo, in termini generali, la possibilità che il Consiglio istituisca commissioni o gruppi di lavoro incaricati di approfondire specifiche questioni. Contestiamo che un simile percorso possa essere individuato unilateralmente dalla Presidenza e proposto come passaggio sostanzialmente preliminare e sostitutivo rispetto all’esame della questione originariamente sottoposta dalla maggioranza.
È il Consiglio che deve stabilire se procedere direttamente alla discussione, se acquisire approfondimenti o se affidare a una commissione una specifica attività istruttoria.
La costituzione di una commissione paritetica, peraltro, non appare giustificata dalla natura delle questioni da affrontare e presenta evidenti criticità.
All’interno del Consiglio esistono posizioni chiaramente definite, sostenute rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza dei suoi componenti.
Il rispetto delle posizioni minoritarie deve essere assicurato attraverso la piena partecipazione al confronto, non mediante un meccanismo organizzativo che attribuisca automaticamente alle diverse componenti il medesimo peso nella fase di elaborazione delle proposte, indipendentemente dalla loro rappresentatività.
Una commissione di studio non può diventare uno strumento per neutralizzare la volontà della maggioranza, né per rinviare indefinitamente decisioni che devono essere assunte dal Consiglio.
Nel caso concreto, l’ulteriore percorso istruttorio proposto dalla Presidenza appare privo di una concreta necessità rispetto all’esigenza, da tempo rappresentata, di consentire al Consiglio di dotarsi di regole certe per il proprio funzionamento.
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Particolarmente grave, sul piano dei doveri di imparzialità e correttezza che devono caratterizzare l’esercizio delle funzioni presidenziali, riteniamo sia stata la gestione della pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione dei consiglieri di maggioranza del 2 ottobre 2026.
Come già contestato, la pubblicazione è intervenuta soltanto dopo ripetute richieste e sollecitazioni.
La circostanza che il documento sia stato infine pubblicato non esaurisce le ragioni della nostra contestazione.
La comunicazione è stata infatti preceduta da una lunga premessa redatta dalla Presidenza, nella quale sono state sviluppate considerazioni critiche nei confronti delle posizioni assunte dalla maggioranza.
In questo modo, uno strumento istituzionale che avrebbe dovuto assicurare agli iscritti la conoscenza diretta di un documento sottoscritto dalla maggioranza del Consiglio è stato utilizzato anche per diffondere, in posizione di particolare evidenza, la diversa ricostruzione della vicenda proposta dal Presidente.
La scelta di anteporre un’estesa premessa polemica alla comunicazione di cui era stata richiesta la pubblicazione ha avuto l’effetto di orientare preventivamente la lettura del documento, depotenziandone la funzione informativa.
Ancora più discutibile è il contenuto di alcune affermazioni, attraverso le quali è stata prospettata un’immagine dei consiglieri di maggioranza come soggetti intenzionati a ostacolare il funzionamento del Consiglio.
Si tratta di una rappresentazione che respingiamo perché non corrisponde alle ragioni delle iniziative intraprese.
I consiglieri di maggioranza non hanno mai perseguito l’obiettivo di impedire l’attività dell’Ordine, ma hanno chiesto che essa si svolga nel rispetto delle prerogative dell’organo collegiale e delle regole che ne disciplinano il funzionamento.
Non è accettabile che il sito istituzionale dell’Ordine diventi lo strumento attraverso il quale la Presidenza possa attribuire maggiore visibilità alla propria posizione, utilizzando la pubblicazione dei documenti consiliari come occasione per contestare preventivamente la legittimità delle iniziative della maggioranza.
Una simile condotta, a nostro avviso, è incompatibile con il ruolo di garanzia che deve essere esercitato nei confronti di tutti i componenti del Consiglio. ***
Riteniamo inoltre necessario respingere le rappresentazioni della vicenda che, anche attraverso interventi riconducibili ad alcuni consiglieri di minoranza, hanno attribuito alle iniziative della maggioranza finalità esclusivamente personali o legate alla volontà di occupare cariche istituzionali.
Tali ricostruzioni alterano il significato delle contestazioni avanzate.
Non è la maggioranza a pretendere l’attribuzione di incarichi indipendentemente dalle regole che governano il Consiglio. È, al contrario, la maggioranza a chiedere che sia ripristinato il corretto rapporto tra Presidenza e organo collegiale, consentendo a quest’ultimo di esercitare le proprie competenze senza interferenze o condizionamenti preventivi.
La permanenza nelle cariche istituzionali non può costituire una ragione per impedire la discussione sulla correttezza delle modalità con le quali tali funzioni vengono esercitate. Né è condivisibile che il richiamo alla tutela delle minoranze possa essere utilizzato per giustificare la sistematica compressione delle prerogative della maggioranza.
La funzione presidenziale non attribuisce una posizione di supremazia rispetto al Consiglio, ma comporta la responsabilità di assicurarne il regolare funzionamento.
È precisamente il progressivo venir meno di questa funzione di garanzia, e non l’aspirazione a una diversa distribuzione degli incarichi, a costituire il fondamento della presente iniziativa.
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La seduta del 14 ottobre 2026 e la tutela degli interessi degli iscritti
Un’ulteriore conferma della correttezza delle finalità perseguite dalla maggioranza emerge da quanto accaduto nella seduta consiliare del 14 ottobre 2026.
A fronte del persistente rifiuto di consentire la trattazione degli argomenti richiesti e della scelta di sostituire alla discussione del regolamento una diversa proposta procedimentale, i consiglieri di maggioranza hanno ritenuto necessario manifestare il proprio dissenso non partecipando alle votazioni relative agli altri punti dell’ordine del giorno.
Hanno però partecipato alla votazione del punto 2, relativo alle iscrizioni, cancellazioni e retrodatazioni, nella consapevolezza che la mancata adozione di tali provvedimenti avrebbe potuto incidere direttamente sui diritti e sugli interessi degli iscritti, dei praticanti e dei giornalisti interessati ai trasferimenti o agli altri adempimenti amministrativi.
Questa scelta dimostra che la maggioranza ha inteso mantenere nettamente distinta la contestazione delle modalità di esercizio delle funzioni presidenziali dall’adempimento dei compiti istituzionali dell’Ordine.
Non vi è stata alcuna volontà di paralizzare l’attività consiliare o di utilizzare le esigenze degli iscritti come strumento di pressione. Al contrario, proprio per evitare che le conseguenze del conflitto ricadessero sui soggetti ai quali l’Ordine deve assicurare il proprio servizio, la maggioranza ha garantito la partecipazione alla deliberazione concernente tali adempimenti.
Non è dunque sostenibile che la situazione di difficoltà del Consiglio sia imputabile a un atteggiamento pregiudizialmente ostruzionistico della maggioranza, messaggio che tenta di far passare la Presidenza.
Riteniamo, invece, che tale situazione derivi principalmente dalla persistente indisponibilità della Presidenza a riconoscere al Consiglio la possibilità di discutere e deliberare sulle questioni che la maggioranza dei componenti ritiene necessario affrontare. ***
Riteniamo opportuno affrontare sin d’ora le possibili obiezioni circa l’ammissibilità della presente iniziativa.
L’art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 stabilisce che ciascun Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
La disposizione disciplina l’attribuzione delle cariche, senza prevedere espressamente una procedura per la loro revoca.
Da tale silenzio normativo non può, però, desumersi automaticamente l’irrevocabilità della carica presidenziale, né tantomeno l’impossibilità per il Consiglio di discutere e valutare le modalità con le quali il Presidente esercita le proprie funzioni.
In termini generali, il principio del contrarius actus, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa in relazione alla revoca di cariche conferite da organi collegiali, offre un argomento interpretativo a sostegno della possibilità che l’organo titolare del potere di nomina possa anche valutare la rimozione del soggetto nominato, nei limiti e alle condizioni consentiti dall’ordinamento. Occorre distinguere due questioni.
La prima riguarda il diritto del Consiglio di discutere e votare una mozione motivata di sfiducia nei confronti del proprio Presidente.
La seconda concerne gli eventuali effetti della deliberazione sulla permanenza nella carica, da valutare alla luce dell’ordinamento vigente e delle garanzie procedimentali applicabili. L’esistenza di possibili questioni interpretative relative al secondo profilo non può giustificare il rifiuto di consentire persino la discussione del primo.
Diversamente, il Presidente potrebbe impedire, attraverso il controllo della formazione dell’ordine del giorno, qualsiasi valutazione collegiale sul proprio operato, trasformando una funzione organizzativa in uno strumento di sostanziale intangibilità della carica.
È inoltre significativo che l’art. 22 del Regolamento del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti contempli espressamente la possibilità di presentare mozioni motivate di fiducia e di sfiducia nei confronti delle cariche interne, con l’unico limite che la mozione deve essere votata con appello nominale.
Non sarebbe neppure condivisibile un eventuale richiamo all’assenza di un regolamento regionale che disciplini espressamente le modalità di presentazione e votazione della mozione di sfiducia.
L’assenza di una disciplina regolamentare specifica non può impedire al Consiglio di affrontare una questione relativa al funzionamento dell’organo e all’esercizio delle funzioni da parte di una carica che esso stesso ha eletto.
L’ordinamento già contiene disposizioni relative alla composizione del Consiglio, alla validità delle sue sedute e alle attribuzioni degli organi, alle quali devono aggiungersi i principi generali che regolano l’attività degli organi collegiali.
Rimangono naturalmente da verificare le modalità e le condizioni alle quali un’eventuale deliberazione possa produrre effetti sulla permanenza nella carica.
Ma non è logicamente sostenibile che l’assenza del regolamento impedisca la discussione della mozione e che, contemporaneamente, la Presidenza possa ostacolare la discussione del regolamento necessario a disciplinare più compiutamente il funzionamento dell’organo. Accogliere questa impostazione significherebbe consentire che l’attuale situazione si perpetui indefinitamente.
Non può infine trascurarsi che, con nota del 3 agosto 2026, il Ministero della Giustizia ha chiarito che le questioni relative alla formazione e alla validità delle deliberazioni e alla portata applicativa della regolamentazione degli Ordini professionali rientrano nelle autonome attribuzioni degli organi dell’Ordine, mentre la funzione di vigilanza ministeriale riguarda il loro regolare funzionamento.
La successiva richiesta di parere rivolta al Consiglio nazionale non determina, in assenza di una specifica disposizione, la sospensione delle attività del Consiglio regionale.
Eventuali approfondimenti potranno essere valutati nell’ambito della discussione, ma non possono essere utilizzati come ragione per impedirne la convocazione.
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Alla luce delle circostanze esposte, riteniamo che siano venute meno le condizioni necessarie affinché il Presidente possa continuare a svolgere la propria funzione con l’imparzialità e l’autorevolezza richieste dall’ordinamento.
La nostra valutazione non si fonda sul semplice venir meno di una convergenza personale o programmatica, ma su specifiche modalità di esercizio delle attribuzioni presidenziali che, nel loro complesso, hanno determinato una progressiva compromissione del rapporto tra Presidenza e Consiglio.
Il reiterato differimento della discussione di proposte avanzate dalla maggioranza, la pretesa di sottoporre le iniziative consiliari a un preventivo vaglio presidenziale, la sostituzione degli argomenti richiesti con percorsi alternativi e l’utilizzo degli strumenti istituzionali di comunicazione per sostenere la posizione della Presidenza costituiscono, a nostro giudizio, manifestazioni di un esercizio delle funzioni non conforme al ruolo di garanzia che compete al Presidente.
Non è dunque in discussione il diritto del Presidente di sostenere le proprie opinioni o di dissentire dalle proposte della maggioranza. È in discussione la possibilità che tali opinioni condizionino l’esercizio delle attribuzioni del Consiglio e impediscano all’organo collegiale di pronunciarsi.
Riteniamo perciò necessario che il Consiglio sia chiamato a valutare formalmente questa situazione, attraverso un confronto nel quale il Presidente possa esporre le proprie ragioni e tutti i componenti possano liberamente esprimersi.
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LA MOZIONE DI SFIDUCIA E RICHIESTA DI CONVOCAZIONE
Alla luce di quanto precede, i sottoscritti consiglieri presentano formalmente una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Riccardo Sorrentino, fondata sulle circostanze e sulle contestazioni illustrate nella presente comunicazione, chiedendone l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio.
La mozione è finalizzata a ottenere che il Consiglio:
- esprima la propria valutazione sulle modalità con le quali il Presidente ha esercitato le funzioni istituzionali e sulla conseguente compromissione delle condizioni necessarie al corretto funzionamento dell’organo collegiale;
- si pronunci, mediante votazione, sulla permanenza del rapporto di fiducia nei confronti del Presidente;
- valuti, in caso di approvazione della mozione, le conseguenti determinazioni relative alla permanenza nella carica presidenziale, compresa l’eventuale revoca, previa verifica dei relativi presupposti e delle modalità previste dall’ordinamento. Chiediamo pertanto che venga formalmente convocato il Consiglio regionale, con l’inserimento all’ordine del giorno del seguente argomento:
“Mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Riccardo Sorrentino, in relazione alle modalità di esercizio delle funzioni presidenziali, alla tutela delle prerogative del Consiglio e al rispetto dei principi di collegialità e imparzialità. Discussione, votazione e deliberazioni conseguenti, anche in ordine alla permanenza nella carica”.
La presente richiesta costituisce formale presentazione della mozione e ne espone compiutamente le ragioni, così da consentire a tutti i componenti di conoscerne preventivamente il contenuto.
Non sussistono ragioni per subordinare la convocazione al deposito di ulteriori documenti, all’approvazione di un regolamento o all’acquisizione di nuovi pareri.
Chiediamo che la convocazione venga disposta entro sette giorni dal ricevimento della presente, con fissazione della seduta in una data ravvicinata e comunque tale da assicurare a tutti i consiglieri un congruo preavviso.
Qualora la Presidenza ritenga di non procedere alla convocazione o di non inserire l’argomento nell’ordine del giorno, chiediamo che tale determinazione venga formalmente comunicata entro il medesimo termine, con specifica indicazione delle disposizioni normative sulle quali l’eventuale diniego si fonderebbe.
Riteniamo inoltre necessario che la discussione venga condotta nel pieno rispetto delle garanzie di imparzialità, assicurando a tutti i consiglieri la possibilità di intervenire e al Presidente di esporre le proprie osservazioni, anche attraverso modalità di conduzione della seduta adeguate alla natura della questione.
Chiediamo infine che la presente comunicazione venga acquisita al protocollo dell’Ordine e pubblicata sul sito istituzionale in forma integrale, senza premesse o commenti presidenziali inseriti nel corpo della comunicazione.
In caso di ulteriore mancata convocazione, ci riserviamo di sottoporre l’intera documentazione al Consiglio nazionale dell’Ordine e al Ministero della Giustizia e agli organi disciplinari e giurisdizionali competenti.
Non solo.
Va chiarito che la finalità della presente richiesta non è quella di aggravare il conflitto istituzionale, ma di consentire che trovi finalmente soluzione nella sede alla quale appartiene: il Consiglio regionale, attraverso il libero confronto tra i suoi componenti e l’adozione delle deliberazioni di propria competenza.
Il rispetto della legalità, del principio di collegialità e delle prerogative di tutti i consiglieri costituisce il presupposto indispensabile per assicurare il corretto funzionamento dell’Ordine nell’interesse degli iscritti.
Confidiamo pertanto che venga finalmente consentito al Consiglio di esercitare pienamente le proprie attribuzioni, senza ulteriori rinvii o condizionamenti.
Cordiali saluti.
Massimo Cherubini – Vicepresidente
Paolo Brambilla – Consigliere
Maria Ancilla Fumagalli – Consigliera
Andrea Nicastro – Consigliere
Rossella Verga – Consigliera
