Presunzione di innocenza, l’Ordine nazionale chiede norme «meglio calibrate»

( Ordine del giorno approvato all’unanimità il 5 aprile 2022 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 5 aprile 2022, dedicato al tema della presunzione d’innocenza )

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti,

premesso che la presunzione di innocenza e il diritto ad un equo processo sono principi cardine della Costituzione italiana, sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), nell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

ricordato che la Legge Professionale e il Testo unico deontologico sanciscono che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede»;

ribadito l’obbligo in capo ai giornalisti di rispettare la dignità delle persone e di fornire un’informazione il più possibile completa e corretta, anche con riferimento alla presunzione d’innocenza e dunque alla necessità di non anticipare giudizi di colpevolezza prima di una sentenza passata in giudicato e di precisare sempre quale sia la fase del procedimento penale di cui si sta parlando, da quella delle indagini preliminari ai successivi gradi di giudizio;

evidenzia con preoccupazione il concreto rischio di una compressione/limitazione del diritto dei cittadini ad essere correttamente e compiutamente informati a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 188/2021 che rende più difficoltosa la diffusione delle notizie relative a procedimenti penali (omettendo addirittura i nomi delle persone arrestate nei casi di rilevante interesse pubblico), lasciando un potere incontrollato in relazione a quali notizie i cittadini possano sapere o meno;

invita il legislatore a valutare l’opportunità di meglio calibrare gli strumenti attraverso cui garantire in maniera effettiva la presunzione di innocenza e rivedere a tal fine alcune limitazioni introdotte dal decreto legislativo 188 del 2021, in modo da assicurare la libertà di stampa sancita dall’articolo 10 della Convenzione europea e il diritto dei cittadini ad ottenere un’informazione completa e corretta anche per quanto riguarda le notizie relative alle indagini penali;

invita la magistratura a garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale del decreto legislativo 188/2021, coerente con le indicazioni della Direttiva europea 2016/343 e in sintonia con quanto stabilito dalle «Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale», varate dal Consiglio superiore della magistratura con Delibera Plenaria dell’11 luglio 2018, che stabiliscono un preciso dovere in capo ai magistrati di fornire notizie ai cittadini in merito al funzionamento dell’attività giudiziaria.

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