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Salute

L’art. 32 della Costituzione sancisce che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Seppur detenuta, una persona rimane titolare di questo diritto come recita l’art. 27, comma 3, della Costituzione: «La tutela della salute deve prescindere dal reato commesso e dalla condotta».

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come salute «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» non restringendo il campo all’assenza di malattia ma coinvolgendo anche il “benessere sociale” che va oltre al diritto di cura. Eppure, nelle carceri italiane questo diritto al benessere “completo” non viene rispettato. Il rapporto “Nodo alla Gola” redatto dall’Associazione Antigone sottolinea che «il 12% delle persone detenute (quasi 6.000 persone) ha una diagnosi psichiatrica grave». 

Per quanto riguarda i detenuti affetti da malattie mentali in Italia ci sono le REMS, Residenze sanitarie per l’esecuzione delle misure di sicurezza, che hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente il 31 marzo 2015. L’internamento nelle nuove strutture ha carattere transitorio ed eccezionale in quanto applicabile «solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla pericolosità sociale dell’infermo o seminfermo di mente».

Le 30 REMS dipendenti dalle Regioni si dividono, secondo la legge 9/2012 in due tipologie: quelle per il mantenimento a vocazione riabilitativa e psicosociale e quelle di valutazione e stabilizzazione per la diagnosi e il programma di cura con l’obiettivo di una rapida stabilizzazione della sintomatologia per permettere il passaggio ad una struttura a minore intensità assistenziale.

La legge 81/2014 specifica poi che per le persone con disagio psichico che già si trovano in carcere devono essere trovati gli strumenti di cura esclusivamente all’interno del sistema penitenziario. Un sistema che però, tra liste d’attesa e assoluta mancanza di assistenza sanitaria completa, non riesce a svolgere questo compito. Se la patologia psichica del recluso, comunque dichiarato capace di intendere e di volere, viene dichiarata incompatibile con il sistema carcerario, il detenuto può lasciare l’istituto penitenziario grazie alla sentenza n. 99/2019 della Corte Costituzionale. Per gli altri il trattamento delle patologie psichiatriche deve essere effettuato all’interno del carcere, in quelle che sono chiamate ATSM, Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale. In Italia ci sono 32 ATSM, collocate in 17 istituti penitenziari, uno per regione. Hanno posto per meno di 300 detenuti in totale. Le più grandi sono a Barcellona Pozzo di Gotto (50 persone) e Reggio Emilia (43 persone). Quei due istituti erano Opg, oggi diventati case circondariali.

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