A cura di Francesco Manfrin
L’inserimento di un emendamento nella legge delega 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022-2023) con cui si chiede al Governo di intervenire sull’art. 114 c.p.p., prevedendo il divieto di pubblicare, integralmente o per estratto, il testo delle ordinanze di custodia cautelare, ha da subito scatenato fortissime polemiche, tra chi ha parlato di vera e propria “legge bavaglio” e chi vi ha visto un intervento ispirato a rafforzare la presunzione di non colpevolezza. In attesa di sapere come il Governo darà attuazione alla delega prevista nel citato provvedimento legislativo, il focus si propone di ripercorrere brevemente i termini della questione, al fondo della quale sta il mai sopito dibattito sul rapporto tra giustizia penale e informazione.
Il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi del legislatore
La disposizione che viene in considerazione è l’art. 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, intitolata “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023”. In particolare, tale disposizione conferisce all’Esecutivo il mandato per adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, allo scopo di modificare l’art. 114 c.p.p. prevedendo, nel rispetto dell’art. 21 Cost. e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli artt. 24 e 27 Cost., il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.
Attualmente, il dettato dell’art. 114 co. 2 c.p.p. contiene l’espresso divieto “di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292 c.p.p”, ossia l’ordinanza che dispone le misure cautelari.
E’ bene precisare che l’eccezione da ultimo richiamata, che consente quindi la pubblicazione delle ordinanze di misura cautelare, risulta essere il frutto di una modifica normativa adottata con il d. lgs. n. 216 del 2017, c.d. riforma Orlando: ciò significa dunque che la riforma in atto intende di fatto reintrodurre un divieto che era già esistente nell’ordinamento fino al 2017.
Le ragioni per le quali si intende ora ripristinare il divieto si devono all’intento – come si evince dalla Relazione illustrativa alla legge di delegazione europea 2023-2024 – di assicurare l’effettivo rispetto dell’articolo 27 co. 2 Cost., per il quale, “fino a che non vi è una condanna definitiva, anche nel caso di un soggetto sottoposto a indagine, non si può essere considerati colpevoli”[1].
Del resto, occorre osservare che, qualora venisse introdotta la proposta di divieto di pubblicazione, non risulta del tutto prevedibile sin da ora quale sia il margine di libertà che residuerebbe in capo al giornalista nel divulgare la notizia dell’applicazione della misura cautelare. Lo scenario che si presenterà, invero, dipende essenzialmente dalla formulazione letterale della modifica che si intenderà adottare nel testo dell’art. 114 c.p.p.: se, cioè, sia possibile per il giornalista, che dispone dell’atto cautelare, “aggirare” il divieto, divulgandone comunque il contenuto in forma di sintesi, o se, invece, non residui alcun margine per la diffusione della notizia[2].
A tal proposito, se la modifica legislativa dovesse sostanziarsi nella mera espunzione, dal secondo comma dell’art. 114 c.p.p., dell’eccezione relativa all’ordinanza che dispone la misura cautelare, ciò lascerebbe in astratto aperta una duplice possibilità per il giornalista: i) rimarrebbe, cioè, consentita la pubblicazione dell’atto dopo la celebrazione dell’udienza preliminare o, se questa non si tiene, dopo la conclusione della fase delle indagini preliminari; ii) potrebbe comunque ritenersi pubblicabile il contenuto dell’atto anche prima della chiusura delle indagini, purché non attraverso la riproduzione testuale, ancorché parziale. Va, infatti, osservato che la limitazione alla pubblicazione degli atti contenuta nel secondo comma dell’art. 114 c.p.p. è considerata alla stregua di un divieto “relativo”, cioè mitigato, in quanto concerne atti non (più) coperti dal segreto. Ciò si contrappone concettualmente al divieto c.d. “assoluto”, contenuto all’art. 114, co. 1 c.p.p., che investe gli atti coperti da segreto investigativo e il loro contenuto. Pertanto, pur rimanendo in questa fase preclusa la possibilità di pubblicazione dell’atto, rimane pur sempre possibile per il giornalista pubblicarne il contenuto. Ciò detto è però evidente che la distinzione tra l’atto e il contenuto rimane piuttosto incerta: con riferimento alla stessa nozione di “contenuto” dell’atto non v’è una definizione normativa che possa venire in soccorso, sebbene l’opinione prevalente in dottrina lo concepisca alla stregua di un sunto o di qualsiasi altra notizia che non si concretizzi in una mera riproduzione testuale[3].
Gli aspetti controversi del divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia: alcuni “pro e contro”.
La richiamata proposta di modifica dell’art. 114 c.p.p. ha suscitato da subito un notevole dibattito anzitutto all’interno delle associazioni della magistratura, dell’avvocatura e del giornalismo[4]. I termini della querelle possono essere sommariamente distinti come segue.
Secondo una prima tesi, la norma annunciata si palesa come assolutamente necessaria al fine di tutelare la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 co. 2 Cost. Tale principio, infatti, opera notoriamente anche come regola di trattamento, imponendo di considerare la persona sottoposta alle indagini come un presunto non colpevole, da tutelare rispetto al c.d. processo penale mediatico. La norma si renderebbe necessaria alla luce di una prassi giornalistica piuttosto disinvolta nel pubblicare “copia-incolla” di ordinanze di misure cautelari, senza fornire al lettore la dovuta spiegazione circa la provvisorietà che caratterizza questi atti e il mancato contributo della difesa dell’indagato (che, come noto, interviene successivamente all’esecuzione della misura). In sintesi, secondo questo avviso, la norma sarebbe imprescindibile per tutelare la dignità dell’indagato e per evitare la pubblicazione di fatti del tutto estranei all’imputazione, che sovente sono richiamati dall’ordinanza di custodia cautelare, e che determinano, in caso di divulgazione letterale, il concretizzarsi del c.d. gossip giudiziario, antitetico alla civiltà giuridica sulle cui fondamenta poggia la presunzione di non colpevolezza (o principio di innocenza) di cui agli artt. 27 co. 2 Cost. e art. 6 par. 2 Cedu.
Una seconda tesi – contraria all’intervento normativo – ha evocato invece la suggestiva immagine della norma c.d. “bavaglio”. Secondo questa impostazione ci si troverebbe di fronte ad una grave limitazione del diritto di cronaca, in quanto non sarebbe più consentita al giornalista la libertà di citare letteralmente brani dell’atto custodiale al fine di renderne edotto il cittadino-lettore con la precisione e lo scrupolo che si devono alle vicende giudiziarie. L’intento celato sarebbe quello di ostacolare la libera fruizione dell’informazione giudiziaria, con riferimento ai procedimenti penali che vedono coinvolti rappresentanti politici o appartenenti alla categoria dei c.d. “colletti bianchi”.
Secondo una posizione ancora diversa, e forse maggioritaria, la disposizione non è pericolosa tanto per la libertà di stampa, quanto – paradossalmente – per lo stesso imputato che si pretende di tutelare. Per quanto limitativa, la disposizione non ‘imbavaglia’ realmente la stampa, nel momento in cui è comunque consentita la pubblicazione del contenuto dell’ordinanza cautelare. Piuttosto, si sostiene, la disposizione potrebbe risultare pregiudizievole per l’indagato, proprio a causa delle perifrasi a cui il giornalista è costretto a ricorrere, non potendo pubblicare l’atto, che contiene parole e termini scelti con cura e precisione dal giudice che ha adottato la misura.
Osservazioni conclusive sull’attualità del tema anche alla luce dei casi di ingiusta detenzione cautelare.
Può essere a questo punto interessante osservare che la direttiva Ue 2016/343, a cui la legge delega fa riferimento, si sofferma nel considerando inziale sulla necessità che, nel divulgare informazioni sui procedimenti penali, gli indagati o imputati non vengano presentati come colpevoli, “fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata” (cfr. considerando n. 19).
In effetti, è questo uno dei punti cruciali su cui deve concentrarsi l’attenzione quando si discute sull’opportunità della pubblicazione, ed in che termini, delle ordinanze di custodia cautelare: da questo punto di vista, occorre infatti evidenziare come una delle caratteristiche essenziale di questa tipologia di ordinanze sia il loro carattere dinamico, ben potendo esse subire vicende modificative favorevoli all’indagato (per es., sostituzione o revoca della misura ex art. 299 c.p.p., o, ancora, annullamento a seguito di accoglimento del riesame ex art. 309 c.p.p.). Il rischio è che, in taluni casi, a seguito della pubblicazione dell’ordinanza della misura eseguita, o comunque della divulgazione del suo contenuto, non si dia poi adeguatamente la notizia, o comunque non si attribuisca altrettanta eco mediatica, del provvedimento di segno contrario a quello di applicazione della misura cautelare. Infatti, al di là delle possibili modifiche normative, il pericolo avvertito da coloro che vorrebbero una circolazione più limitata delle informazioni relative agli atti applicativi delle misure cautelari disposte risiede anche nel timore che la pubblica opinione non riesca, sempre, a cogliere il carattere di provvisorietà che necessariamente caratterizza i provvedimenti cautelari, non per forza destinati a sfociare in condanne all’esito del dibattimento.
Ora, pur rilevando che il tema attiene anche (e forse soprattutto) a profili di deontologia giornalistica, occorre ricordare che alcune vicende processuali hanno dimostrato plasticamente come sia necessario per il giornalista trattare con estrema accortezza – al di là del problema relativo ai divieti di pubblicazione, parziale o integrale, degli atti e del loro contenuto – la divulgazione della notizia e dei provvedimenti relativi all’applicazione della custodia cautelare.
A tal proposito, per esemplificare il concetto, si può pensare ad alcune vicende giudiziarie italiane in cui si è concretizzata una ingiusta applicazione della misura custodiale, poi terminata nella riparazione per la detenzione cautelare subita. Tra queste si può citare il caso giudiziario di Antonio Lattanzi, assessore comunale di un comune abruzzese, al quale nel 2002 venne applicata la misura della custodia cautelare in carcere, con l’accusa di tentata concussione e abuso d’ufficio[5]. L’uomo, dopo la proposizione del riesame venne rimesso in libertà, ma a seguito dell’applicazione di una successiva ordinanza di custodia cautelare fu nuovamente ristretto nella libertà personale. A ciò fece seguito un altro riesame proposto dalla sua difesa, e dunque ancora sfociato nell’annullamento della misura. Seguirono altre due ordinanze di custodia cautelare, annullate da altrettanti provvedimenti del Tribunale del riesame. Nel complesso, quattro ordinanze di custodia e quattro rispettivi annullamenti, per un totale di ottantatré giorni di carcere, in relazione ai quali Lattanzi, successivamente assolto, ebbe diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione subita, ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p.[6] Nello specifico, come si legge nell’ordinanza della Corte di Appello dell’Aquila che nel 2013 ha disposto la liquidazione dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione a favore dell’uomo, si è ritenuto sussistente anche un danno d’immagine originato dal discredito derivante dal c.d. strepitus fori, a causa della “risonanza data dalla stampa alle vicende in questione con plurimi articoli di giornali inerenti i ripetuti arresti del Lattanzi” [7]. Tale passaggio conferma l’incidenza che il clamore mediatico, che caratterizza una vicenda giudiziaria come quella riassunta, può comportare quando assume i caratteri della “gogna”[8].
Inoltre, tale vicenda, seppur sommariamente descritta, evidenzia la rilevanza del fenomeno, invero piuttosto ampio, dei casi di ingiusta detenzione in Italia, sulla cui portata è possibile affermare quanto segue: dal 1992, anno da cui inizia il computo ufficiale dei numeri di casi di riparazioni per ingiusta detenzione nella contabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al 2019 si sono registrati oltre ventottomila casi[9]. L’entità del fenomeno, senza suggerire molto sull’opportunità di vietare o meno la pubblicazione integrale o parziale degli atti cautelari sugli organi di informazione, conferisce però indubbiamente attualità e importanza alla necessità di interrogarsi sui possibili strumenti di tutela della presunzione di innocenza dell’indagato, anche con riferimento al settore dell’informazione giudiziaria. La sfida rimane, invero, molto complicata: trovare, cioè, un punto di equilibrio soddisfacente tra la libertà di stampa (e, quindi, anche il controllo popolare sull’amministrazione della giustizia) e le garanzie fondamentali delle persone sottoposte ad indagine tutelate, anche, dalla normativa (forse inadeguata) dei divieti di pubblicazione degli atti.
[1] Così in Dossier Legge di delegazione europea 2022 – 2023, 8 gennaio 2023, p. 36, su www.senato.it.
[2] Deve darsi conto che, per esempio, nell’originaria proposta di legge C. 653, d’iniziativa dell’On. Costa, recante “Modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale, in materia di pubblicazione delle ordinanze che dispongono misure cautelari”, l’espunzione dall’art. 114 co. 2 c.p.p dell’inciso “fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292” era accompagnata dall’aggiunta, all’ultimo comma della norma, della possibilità di pubblicazione del nome e cognome del destinatario del provvedimento cautelare e dei delitti per i quali si procede.
[3] Per differente portata del divieto assoluto o relativo e per l’inquadramento del significato di “contenuto” dell’atto, s. v. G. P. Voena , Art. 114, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, I, Milano, 2023, p. 1509 ss.
[4] Per un’interessante intervista multipla a dieci giornalisti di dieci testate diverse sul tema, s. v. G. Stampanoni Bassi (a cura di),Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari: norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza? Intervista a 10 giornalisti, in Giurisprudenza penale web, 12 febbraio 2024.
[5] Per approfondire la vicenda, s. v. la scheda presente sull’archivio di errori giudiziari e di casi di ingiusta detenzione su Errorigiudiziari.com.
[6] Per leggere integralmente gli atti (per es., le ordinanze applicative della misura cautelare e quelle di annullamento) del fascicolo processuale relativo alla vicenda riportata, s. v. il sito dell’Associazione Nazionale Vittime Errori Giudiziari art643.org.
[7] Corte d’App. dell’Aquila, Sez. pen., ord. n. 22 del 2013, su art643.org.
[8] Questa l’espressione attribuita ad A. Lattanzi in Io, arrestato preventivamente quattro volte e assolto dopo dieci anni: «La nascita di mio figlio mi ha salvato», 16 dicembre 2013, su Tempi.it.
[9] Sulle dimensioni del fenomeno, s. v. B. Lattanzi-V. Maimone, Ingiusta detenzione in Italia, un’analisi, in L’errore giudiziario, a cura di L. Lupària Donati, Milano, 2021, p. 964.
