Giustizie penale: il difensore e l’investigazione difensiva

a cura di Arianna Filisetti

La Legge n. 397 del 2000 ha introdotto nel sistema processuale una disciplina organica delle facoltà investigative della difesa. 

La disciplina delle indagini condotte dal difensore è contenuta nel libro V, al titolo V-bis del codice di procedura penale (artt. 391bis- 391decies c.p.p.). Tale collocazione, nel libro dedicato alle indagini preliminari e dopo le “Attività del pubblico ministero” non è casuale, ma è finalizzato a rimarcare la pari dignità formale e sostanziale delle investigazioni difensive rispetto alle investigazioni condotte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero.

La disciplina delle indagini difensive ha finalmente dato piena attuazione a uno dei principi fondamentali del sistema accusatorio, vale a dire il cd. “diritto di difendersi provando”. Un sistema processuale che prevede la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento e che affida a un giudice terzo e imparziale la valutazione delle prove indicate dalle parti, non può infatti non riconoscere anche al difensore il diritto a ricercare le prove a favore e a portarle davanti al giudice. 

Qual è la finalità delle indagini difensive?

L’art. 327-bis c.p.p. stabilisce che il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni “per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”. Come emerge dall’utilizzo del termine “assistito”, il potere di svolgere indagini difensive spetta non solo al difensore dell’indagato, ma anche al difensore della persona offesa e delle altre parti del processo (parte civile, responsabile civile, enti). L’investigazione difensiva costituisce al tempo stesso un diritto e un dovere dell’avvocato. Nello svolgere indagini difensive, l’avvocato deve rispettare le regole previste dal Codice deontologico forense.

Chi può svolgere le indagini difensive?

Il titolare del potere di svolgere investigazioni è il difensore dell’indagato o della persona offesa, il quale può avvalersi di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici. 

Quando possono essere svolte le indagini difensive?

Il potere di investigazione è riconosciuto dalla legge in ogni stato e grado del procedimento, nonché nel corso dell’esecuzione penale o per promuovere il giudizio di revisione.

È altresì prevista l’attività investigativa “preventiva”, ossia svolta prima dell’apertura di un procedimento, “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale” (art. 391-nonies). 

Quali sono le attività di indagine che può svolgere il difensore?

Il codice individua una serie di attività tipiche che può svolgere il difensore. Tuttavia, non è esclusa la facoltà di svolgere investigazioni mediante attività atipiche non espressamente disciplinate dal codice che solitamente saranno affidate a un investigatore privato o a un consulente.

L’assunzione di informazioni da persone informate sui fatti 

Tra le attività specificamente previste dal Codice, la più importante è la possibilità di assumere informazioni da possibili testimoni. Il difensore può svolgere un colloquio informale orale e non documentato con il possibile testimone oppure può assumere informazioni dallo stesso, verbalizzando e documentando le domande poste e le risposte date.. Ovviamente solo la seconda modalità consente di far confluire l’attività difensiva nel fascicolo delle indagini. 

Il difensore, prima di svolgere tali attività, deve fornire alla persona intervistata una serie di avvisi, con i quali la informa della propria qualità e dello scopo della sua attività e di avvertimenti sugli obblighi e doveri della parte e sulle modalità di assunzione della prova.

Nell’assumere informazioni da persona già sentita in indagini, il difensore non può chiedere di rivelare le domande eventualmente rivoltegli dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date.

L’’omesso avviso all’intervistato o  il mancato rispetto dei divieti e obblighi previsti dalla norma rendono inutilizzabili le informazioni così acquisite; inoltre costituisce un illecito disciplinare per il difensore.

Le altre attività tipiche che può svolgere il difensore

Il difensore ha inoltre facoltà di chiedere alla Pubblica Amministrazione, a proprie spese, documentazione utile a fini investigativi. In caso di rifiuto da parte dell’Amministrazione, potrà chiedere al Pubblico Ministero il sequestro del documento; se quest’ultimo ritenesse di non poter accogliere la richiesta difensiva, dovrà trasmettere l’istanza, al Giudice per le indagini preliminari affinché decida.

Infine, il difensore può prendere visione dello stato dei luoghi o delle cose, procedere alla loro descrizione ed eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografi ci o audiovisivi.

Differenze e analogie con le attività di indagini svolte dal Pubblico Ministero
Differenze  

–     Mentre il pubblico ministero, in quanto parte pubblica, ha l’obbligo di ricercare elementi di prova anche a favore della persona sottoposta alle indagini (art. 358 c.p.p.), il difensore persegue l’interesse privato del proprio assistito e pertanto deve ricercare esclusivamente elementi di prova a lui favorevoli. Di conseguenza, a differenza del  pubblico ministero, che deve depositare tutti i verbali degli atti compiuti in indagine, Il difensore ha la i facoltà ma non l’obbligo di depositare  e utilizzare la documentazione delle indagini svolte. 

–     Il difensore, a differenze della parte pubblica, non ha poteri coercitivi e può raccogliere informazioni soltanto con il consenso dell’interessato. 

Dinanzi al difensore il soggetto informato dei fatti gode della facoltà di non rispondere ovvero di non rilasciare dichiarazioni. In questo caso, il difensore ha una duplice alternativa: o chiede al Pubblico Ministero di disporne l’audizione e in questo caso, parteciperà all’audizione e potrà porre domande per primo;

–     oppure chiede che si proceda all’assunzione della testimonianza nelle forme dell’incidente probatorio, anche al di fuori delle ipotesi previste ex art. 392, comma 1.

Differenze e analogie con le attività di indagini svolte dal Pubblico Ministero
Analogie

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