A cura di: Benedetta Marialiliana Ceresoli, Dottoranda di diritto penale, Dipartimento C. Beccaria, Università degli Studi di Milano
L’udienza preliminare (artt. 416 e ss. c.p.p.) è la fase del procedimento penale ordinario che si apre a seguito delle indagini preliminari e che precede il dibattimento.
Essa ha luogo quando vengono in rilievo reati di gravità medio-alta nella valutazione legislativa astratta.
L’udienza preliminare presuppone la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. e si svolge davanti al Giudice dell’udienza preliminare (G.U.P.), alla presenza necessaria del P.M. e del difensore dell’imputato, senza la presenza del pubblico (c.d. udienza in camera di consiglio).
Per quali reati è prevista l’udienza preliminare?
L’udienza preliminare è prevista per:
tutti i reati di competenza del Tribunale per i minorenni.
i reati di competenza della Corte d’Assise (ad es.: strage, ex art. 422 c.p.);
i reati di competenza del Tribunale collegiale (ad es.: associazione per delinquere, ex art. 416 c.p.; associazione di stampo mafioso, ex art. 416-bis c.p.);
i reati – diversi da quelli indicati all’art. 550 c.p.p., per i quali infatti è prevista la citazione diretta a giudizio – di competenza del Tribunale monocratico (ad es.: vendita – non di lieve entità – di sostanze stupefacenti, ex art. 73 co. 1 T.U. Stup.);
Che cos’è la richiesta di rinvio a giudizio?
La richiesta di rinvio a giudizio è l’atto con cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale nel procedimento ordinario.
Essa segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell’udienza preliminare nonché, quindi, il passaggio dal “procedimento penale” al “processo penale”.
Con la richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero:
formula l’imputazione a carico dell’imputato, la quale consiste nell’enunciazione in forma chiara e precisa:
del fatto storico ascritto all’imputato;
del titolo di reato;
delle generalità della persona alla quale il fatto è addebitato.
Il PM indica anche le fonti di prova acquisite nel corso delle indagini preliminari.
Quali funzioni svolge l’udienza preliminare?
L’udienza preliminare svolge oggi tre funzioni principali:
- ha la funzione di “filtro” in merito alla fondatezza dell’ipotesi accusatoria, in quanto il G.U.P., all’esito dell’udienza preliminare, può rinviare l’imputato a giudizio dinnanzi al Giudice del dibattimento solo se gli elementi acquisiti fino a quel momento dalla Pubblica Accusa consentono di formulare una “ragionevole previsione di condanna”;
- è la sede elettiva in cui possono svolgersi i procedimenti speciali deflattivi del dibattimento, ossia: il rito abbreviato; l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento); e la sospensione del procedimento con messa alla prova (c.d. M.A.P.);
- è la sede in cui, tramite incidente probatorio, eccezionalmente possono essere assunte in contraddittorio le c.d. prove non rinviabili, ossia quelle prove la cui assunzione, per ragioni oggettive (ad es.: rischio di inquinamento probatorio nelle more del processo), non può essere differita alla successiva – e naturale – sede del dibattimento.
In passato, inoltre, l’udienza preliminare era il momento adibito alla discovery processuale, ossia il momento in cui la Pubblica Accusa avrebbe dovuto mettere a disposizione dell’imputato tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Ad oggi, invece, questa funzione non è più svolta dall’udienza preliminare ma viene svolta tramite il c.d. avviso di conclusione delle indagini preliminari, che interviene ex artt. 415-bis e ss. c.p.p. in un momento precedente rispetto a quello dell’udienza preliminare.
Quali sono i momenti più rilevanti dell’udienza preliminare?
I momenti più rilevanti in cui può essere suddivisa l’udienza preliminare sono tre:
la fase decisoria.
la fase introduttiva;
la fase di svolgimento;
Che cosa accade nella fase introduttiva dell’udienza preliminare?
Nella fase degli atti introduttivi, il G.U.P. – ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio dall’ufficio del Pubblico Ministero – ha il compito di fissare la data di udienza nonché di comunicare e notificare alle parti l’avviso di svolgimento dell’udienza preliminare, unitamente a copia della richiesta di rinvio a giudizio.
Questi atti devono essere corredati degli avvisi di legge, con i quali le parti sono informate in merito ai loro diritti difensivi e processuali. A titolo esemplificativo:
- l’imputato deve essere avvisato che, se non comparirà senza giustificato motivo, opererà nei suoi confronti la disciplina prevista sullo svolgimento del procedimento penale in assenza (artt. 420-bis e ss. c.p.p.);
- l’imputato e la persona offesa (p.o.) devono essere informati in merito alla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
- le parti devono essere avvertite in merito alla facoltà di prendere visione e copia degli atti nonché di presentare memorie e documenti.
Nella fase degli atti introduttivi, l’imputato, fino a 3 giorni prima rispetto alla data fissata dal giudice per l’udienza preliminare, ha il diritto di rinunciare a tale udienza e richiedere che si proceda mediante giudizio immediato.
Che cosa accade durante lo svolgimento dell’udienza preliminare?
Lo svolgimento dell’udienza preliminare si articola in diversi momenti:
- il G.U.P. accerta anzitutto la regolare costituzione delle parti e, se rileva che le parti non sono state ritualmente avvertite in merito allo svolgimento dell’udienza, dispone i provvedimenti consequenziali (ad es.: rinnovazione delle notifiche e rinvio della data dell’udienza).
È questo l’ultimo momento utile in cui il difensore del danneggiato da reato può presentare la dichiarazione di costituzione di parte civile;
- dopodiché il G.U.P. è chiamato ad accertare la specificità e la determinatezza dell’imputazione, ossia è chiamato a verificare che il fatto di reato ascritto all’imputato nel capo di imputazione non risulti descritto in modo eccessivamente generico o indeterminato (poiché ciò pregiudicherebbe la possibilità per l’imputato di potersi difendere in modo effettivo nel corso del processo).
Qualora il giudice ritenga l’imputazione generica o indeterminata, invita il P.M. a riformularla e, in caso di inerzia dell’Accusa, il G.U.P. dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al P.M.
Se, invece, il P.M. provvede a chiarificare l’imputazione, l’udienza preliminare prosegue;
esauriti i succitati vagli preliminari, le parti possono formulare al G.U.P. richieste di ammissione di atti e documenti necessari ai fini della decisione da assumere nell’udienza preliminare; il giudice provvede su tali richieste;
successivamente, il G.U.P. dichiara aperta la discussione, che:
si apre con l’esposizione del P.M. in merito ai risultati delle indagini preliminari e agli elementi di prova a sostegno dell’ipotesi accusatoria;
prosegue eventualmente con le dichiarazioni spontaneedell’imputato (su richiesta dell’imputato medesimo);
continua con l’esposizione dei difensori delle parti private (prima: il difensore della parte civile, ove costituitasi; in seguito, il difensore dell’imputato);
termina con le conclusioni delle parti (pubblica e private): è questo l’ultimo momento utile in cui l’imputato può richiedere l’accesso a riti alternativi deflattivi del dibattimento.
Quali sono i possibili esiti dell’udienza preliminare?
Conclusa la discussione delle parti, si apre la fase decisoria dell’udienza preliminare, al termine della quale il G.U.P. può assumere due tipi di decisione:
- decisione interlocutoria: è tale la dichiarazione di non potere decidere allo stato degli atti. Con tale provvedimento, allora, il G.U.P.:
- ex art. 421-bis c.p.p., indica al P.M. le ulteriori indagini da svolgere, necessarie ai fini della decisione, e fissa una nuova data di udienza, entro la quale le indagini dovranno essere svolte;
- in alternativa, ex art. 422 c.p.p., dispone anche d’ufficio l’assunzione di prove dinnanzi a sé nel corso dell’udienza preliminare e in regime di contraddittorio.
decisione definitiva: rientrano in questa categoria di decisioni la sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il giudizio.
Quando il G.U.P. pronuncia sentenza di non luogo a procedere?
Il G.U.P. pronuncia sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) quando, per motivi di fatto o di diritto, non potrebbe essere pronunciata, nella successiva sede dibattimentale, sentenza di condanna nei confronti dell’imputato.
Più specificamente, ex art. 425 c.p.p., tale pronuncia interviene:
- quando sussiste una causa di estinzione del reato (ad es.: maturata prescrizione del reato);
- quando l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad es.: difetto di querela, nei reati procedibili a querela);
- quando esiste la prova dell’infondatezza dell’ipotesi accusatoria (ad es.: il fatto non sussiste; l’imputato non ha commesso il fatto);
- quando ricorre la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. (c.d. non punibilità per particolare tenuità del fatto);
- quando v’è la prova che l’imputato non è punibile per qualsivoglia ragione (ad es.: l’imputato non è imputabile, ex artt. 85 e ss. c.p.), a condizione però che il G.U.P. non ritenga necessario applicargli una misura di sicurezza. In quest’ultimo caso, il processo deve proseguire e spetterà al Giudice del dibattimento pronunciarsi in tal senso;
- quando gli elementi acquisiti non consentono al G.U.P. di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Il P.M. è legittimato a richiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere, quando emergano nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle precedentemente acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio dell’imputato.
In casi limitati, tassativamente delineati nell’art. 428 c.p.p., inoltre, le parti possono appellare la sentenza di non luogo a procedere.
Che cos’è il decreto che dispone il giudizio?
Il decreto che dispone il giudizio è il provvedimento che il G.U.P. emette quando non ricorrono i presupposti per pronunciare la sentenza di non luogo a procedere.
Mediante il citato decreto, il procedimento ordinario è destinato a fuoriuscire dalla fase dell’udienza preliminare, per entrare nella successiva fase del dibattimento.
Tale atto si caratterizza per il fatto che:
- contiene l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto di reato addebitato all’imputato nonché l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti a cui queste si riferiscono;
- non è, però, motivato, poiché si vuole così evitare di condizionare il Giudice del dibattimento, destinatario del decreto, in merito ai fatti oggetto del procedimento nonché in merito al coinvolgimento dell’imputato negli stessi;
- svolge la funzione di citazione a giudizio, in quanto con esso il G.U.P. individua il Giudice del dibattimento, fissa la prima udienza dibattimentale e convoca le parti per lo svolgimento di tale udienza.
Il decreto che dispone il giudizio è inoppugnabile.
Tuttavia, ex art. 429 c.p.p., il decreto potrebbe risultare nullo per una delle seguenti cause:
- l’imputato non è identificato in modo certo;
- il capo di imputazione non è formulato in forma chiara e precisa;
- non è specificato in modo esauriente quando e dove si svolgerà la prima udienza dibattimentale.
Sicché, la nullità potrà essere fatta valere dalla parte interessata – oltre che rilevata d’ufficio dal giudice – nella successiva sede dibattimentale.
Chi forma il fascicolo per il dibattimento e il fascicolo del Pubblico Ministero?
Per garantire il principio della separazione delle fasi processuali, il G.U.P., subito dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio, provvede a suddividere il fascicolo unico delle indagini preliminari in due diversi fascicoli. Nascono così:
il fascicolo del P.M.: esso ha un contenuto residuale, nel senso che tutti gli atti che non possono confluire nel fascicolo per il dibattimento sono destinati a confluire nel fascicolo del P.M. (ad es.: le prove acquisite in occasione dell’integrazione istruttoria disposta dal G.U.P., ex art. 422 c.p.p.). Di regola, gli atti contenuti in questo fascicolo non saranno utilizzabili per la decisione dibattimentale.
il fascicolo per il dibattimento: rientra in questo fascicolo una serie tassativa di atti indicati nell’art. 431 c.p.p. (ad es.: atti non ripetibili, pur se formati in assenza di contraddittorio; atti assunti, in contraddittorio, tramite incidente probatorio). Gli atti contenuti in tale fascicolo sono destinati al Giudice del dibattimento e, quindi, saranno utilizzabili ai fini della decisione dibattimentale.