A cura di: Gaia Filocamo, Dottoranda di diritto penale, Dipartimento C. Beccaria, Università degli Studi di Milano
Cosa sono le misure cautelari?
Si tratta di misure strumentali rispetto alle esigenze e finalità del procedimento penale. In particolare, limitando la libertà personale (misure cautelari personali) o la disponibilità patrimoniale (misure cautelari reali) dell’indagato od imputato, consentono di scongiurare il pericolo che determinate circostanze (come, ad esempio, il decorso del tempo) possano vanificare la funzione di accertamento del procedimento penale medesimo.
Quali sono le misure cautelari personali?
Le misure cautelari personali sono quelle che incidono, limitandola, sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato (art. 13 Cost.). Le stesse si distinguono in misure interdittive, che determinano la perdita di poteri o facoltà (sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, art. 288 c.p.p.; sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, art. 289; divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, art. 289-bis; divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, art. 290 c.p.p.), e coercitive, atte ad imporre una determinata condotta ed a loro volta suddivisibili in obbligatorie (divieto di espatrio, art. 281 c.p.p.; obbligo di presentazione alla pg, art. 282 c.p.p.; allontanamento dalla casa familiare, art. 282-bis c.p.p.; divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, art. 282-ter c.p.p.; divieto e obbligo di dimora, art. 283 c.p.p.) e custodiali(arresti domiciliari, art. 284 c.p.p.; custodia cautelare in carcere, art. 285 c.p.p.; custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri, art. 285-bis c.p.p.; custodia cautelare in luogo di cura, art. 286 c.p.p.).
A quali condizioni possono applicarsi le misure cautelari personali?
Perché l’indagato o l’imputato possano vedersi raggiunti da un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, devono sussistere due ordini di presupposti fondamentali: gravi indizi di colpevolezza e almeno una delle esigenze cautelari.
L’applicabilità di una misura cautelare personale, inoltre, dipende dal reato per cui si procede: dev’essere un delitto di una certa gravità (artt. 280 e 287 c.p.p.), punito con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a 3 anni, in generale, e superiore a 5 anni per la custodia cautelare in carcere, salvo si tratti di finanziamento illecito dei partiti.
Cosa si intende per gravi indizi di colpevolezza?
Con la formula “gravi indizi di colpevolezza” (art. 273 c.p.p.) si fa riferimento ad elementi conoscitivi, di natura sia rappresentativa che logica, tali da far ritenere che il giudizio darà luogo ad una condanna. Il requisito della loro “gravità” si pone con finalità restrittiva dei poteri di valutazione discrezionale del giudice, il quale, in sede di motivazione, dovrà valorizzarne non solo la sussistenza, ma altresì la consistenza, così riducendo l’area delle circostanze indizianti poste alla base dell’applicazione di misure cautelari.
Che differenza c’è tra “indizi di colpevolezza” e “indizi di reato”?
Con la formula “indizi di colpevolezza” il legislatore suole rappresentare un connotato soggettivo, indirizzato a una determinata persona. Diversamente, i gravi “indizi di reato” (che sono un presupposto per applicare taluni istituti, come le intercettazioni) non presuppongono un addebito ad un soggetto, ben potendo sussistere anche quando si procede contro ignoti.
Cosa si intende per esigenze cautelari?
Le esigenze cautelari sono situazioni di pericolo tipizzate dal legislatore (art. 274 c.p.p.), sulla base delle quali le misure in discorso vengono applicate al fine di evitare che le indagini o il processo possano esserne inficiati. Si tratta del pericolo di inquinamento probatorio, che rileva in caso di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova; del pericolo di fuga, che sussiste ove vi sia un concreto ed attuale rischio che l’imputato, dandosi alla fuga, si sottragga all’esecuzione della sentenza definitiva, frustrando lo scopo dell’intero procedimento penale; e del pericolo di reiterazione del reato – a danno della pubblica sicurezza – desumibile dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato o imputato.
Quali criteri guidano il giudice nella scelta della misura da applicare?
La misura cautelare deve sempre essere rispettosa dei canoni di adeguatezza, intesa come specifica idoneità del contenuto della misura rispetto alla natura del reato per cui si procede ed al grado delle esigenze che giustificano la misura stessa; di proporzionalità in relazione all’entità del fatto ed alla sanzione che in concreto potrà essere inflitta; nonché di graduabilità, ossia del minor sacrificio necessario.
. In particolare, quando è ammissibile ed opportuna la custodia cautelare in carcere?
In virtù proprio del principio di gradualità, deve ritenersi il ricorso alla più coercitiva delle misure cautelari extrema ratio, riservando la custodia cautelare in carcere ai soli casi in cui le altre misure coercitive o quelle interdittive, pur cumulativamente applicate, risultino inadeguate e, comunque, solo ove sia formulabile una prognosi di condanna alla reclusione superiore a tre anni.
Nonostante si registri, negli ultimi anni, una significativa diminuzione del numero di misure cautelari coercitive emesse, deve considerarsi che una su tre è quella carceraria (31%) e che, su un totale di 61.133 detenuti al 31 luglio 2024 (a fronte di una capienza regolamentare di 51.207 posti), sono pari al 25% i presenti in carcere a titolo di custodia cautelare e, tra di loro, il 54% è ancora in attesa di primo giudizio, mentre il 33% è rappresentato da cittadini stranieri.
Tenendo conto, allora, del peso che l’applicazione della custodia in carcere può avere sulla sovraffollata popolazione carceraria, è di vitale importanza che il canone di gradualità ed il principio di extrema ratio siano protagonisti del giudizio cautelare, guidando il giudice nella scelta della misura più adeguata e proporzionata.
Sono previste deroghe ai suddetti criteri?
Vi sono ipotesi che esulano dall’applicazione dei criteri di scelta anzidetti: nel caso dei più gravi reati di criminalità organizzata di stampo mafioso o con finalità di terrorismo, infatti, vi è presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, in quanto unica idonea alla neutralizzazione del pericolo che l’imputato mantenga rapporti con il sodalizio criminale di appartenenza; in senso contrario, invece, si prevede la possibilità di ricorrere all’extrema ratio della custodia in carcere solo in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, qualora si tratti di: donna incinta; madre di prole di età inferiore ai 3 anni con lei convivente, ovvero padre quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare le cure dovute alla prole; ultrasettantenne; persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria; persona affetta da altra malattia particolarmente grave ed incompatibile con lo stato di detenzione.
Cosa si intende per “interrogatorio di garanzia”?
Si tratta di un adempimento che il giudice che ha applicato la misura cautelare personale deve espletare, quando la misura viene disposta in sede di indagini preliminari, udienza preliminare o, comunque, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Esso ha funzione prevalentemente difensiva, consentendo al giudice che vi procede di valutare se le condizioni di applicabilità della misura, nonché le esigenze cautelari che l’avevano motivata, permangono e imponendogli, eventualmente, di provvedere alla revoca o sostituzione della stessa con una meno grave.
I termini per procedervi sono differenti a seconda del tipo di misura applicata: l’interrogatorio deve svolgersi entro cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere; mentre il termine è di dieci giornidall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento applicativo, in caso di altre misure coercitive o di quelle interdittive.
Quali sono le misure cautelari reali?
Si tratta delle misure volte a costituire un vincolo di indisponibilità su beni mobili o immobili, con compressione del diritto di proprietà dell’interessato (art. 42 Cost.), in caso sia di delitti che di contravvenzioni.
Tra le misure cautelari reali si distinguono il sequestro conservativo, motivato dall’esigenza di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili connesse al reato o al procedimento; ed il sequestro preventivo, volto ad impedire l’aggravarsi delle conseguenze di un reato, il suo protrarsi, o l’agevolazione di nuovi reati e, perciò, avente ad oggetto cose pertinenti al reato o cose pericolose di cui è consentita la confisca.
Quali sono i presupposti applicativi delle misure cautelari reali?
Con riferimento al sequestro conservativo, i presupposti in presenza dei quali la misura può esser applicata sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora: il primo si rinviene nella sussistenza probabile di un’obbligazione nascente dal fatto contestato all’imputato; il secondo nel fondato timore che le garanzie, se lasciate nella libera disponibilità dell’interessato, vengano disperse. Quanto al sequestro preventivo, i presupposti sono il fumus commissi delicti, ossia la sussistenza di indizi della commissione di un reato, ed il periculum in mora, come fondato timore che possano aggravarsi le conseguenze del reato o commettersene di nuovi, ove si lasci l’imputato nella piena disponibilità della cosa
Quali sono le cause di estinzione delle misure cautelari?
Le misure cautelari possono estinguersi in due modi: nelle ipotesi di sostituzione e di revoca della misura, l’estinzione avviene tramite provvedimento del giudice, che accerta i mutati presupposti applicativi; la misura, diversamente, si estingue di diritto in caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento ed in caso di decorrenza dei termini massimi di durata delle singole misure prima che il procedimento venga definito con sentenza di condanna irrevocabile
È possibile per il giudice provvedere d’ufficio alla revoca
Generalmente, revoca e sostituzione in melius delle misure vengono disposte dal giudice su richiesta dell’imputato o del pubblico ministero. Può però accadere, in via di eccezione, che, in virtù dell’indisponibilità della libertà personale, il giudice possa disporle d’ufficio, ad esempio, in sede di interrogatorio di garanzia o in udienza (in questi casi, il pubblico ministero dovrà essere avvisato, con possibilità di far pervenire al giudice un parere non vincolante entro due giorni).
La sostituzione in peius della misura può esser disposta dal giudice solo su richiesta del pubblico ministero.
Sono previsti mezzi di impugnazione dei provvedimenti che dispongono le misure cautelari?
Nonostante le cautele e prescrizioni in ossequio alle quali le misure in discorso dovrebbero essere disposte, può darsi il caso di un provvedimento adottato in violazione della legge od infondatamente. L’ordinamento predispone, pertanto, una serie di mezzi di impugnazione, al fine di esercitare il diritto a richiedere un controllo da parte di un giudice diverso da quello che ha disposto la misura: il riesame, l’appello ed il ricorso per cassazione.
Cos’è il riesame?
Il riesame è un mezzo di impugnazione delle ordinanze con cui è stata disposta, per la prima volta, una misura cautelare coercitiva. In questo caso, la richiesta sarà rivolta al Tribunale del riesame (anche detto Tribunale della libertà), ossia il Tribunale collegiale del luogo in cui ha sede la Corte d’appello nella cui circoscrizione è ricompreso l’Ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza (Tribunale distrettuale).
Tramite riesame si possono, inoltre, impugnare l’ordinanzaapplicativa del sequestro conservativo ed il decreto motivato con cui viene disposto il sequestro preventivo. In questi ultimi due casi, tuttavia, la competenza è del Tribunale provinciale in composizione collegiale, in veste di Tribunale del riesame.
Quando può ricorrersi all’appello?
All’appello si ricorre, anzitutto, per impugnare tutte le ordinanze in materia di misure cautelari personali per le quali il riesame non è ammesso, comprese quelle con cui dette misure vengono sostituite o revocate.
Quando si fa ricorso per cassazione?
I casi in cui si ricorre per cassazione sono quelli in cui l’impugnazione è rivolta contro le decisioni emesse in sede di riesame o di appello.
Cos’è il ricorso per cassazione per saltum?
Nelle stesse ipotesi in cui è possibile esperire il riesamepuò ricorrersi per cassazione per saltum, ossia direttamentee non, invece, contro le decisioni emesse nel giudizio di riesame od appello; tuttavia, il ricorso potrà essere proposto solo per violazione di legge.
Cosa si intende per giudicato cautelare?
Frutto di elaborazione giurisprudenziale, il c.d. giudicato cautelare ostacola la riproposizione al giudice di questioni già oggetto di precedente impugnazione, salvo la sussistenza di motivi nuovi, in fatto od in diritto.