Giustizia penale : i soggetti

a cura di Francesco Manfrin, dottorando di procedura penale, Dipartimento C. Beccaria, Università degli Studi di Milano


Quali sono le parti del processo penale?

Le parti necessarie del processo penale sono il pubblico ministero e l’imputato. Le parti eventuali sono la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 

Chi è il giudice?

Il giudice è un organo giurisdizionale investito della funzione di decidere ed è caratterizzato da una posizione di indipendenza, imparzialità (distacco dall’oggetto del singolo giudizio) e terzietà (equidistanza dalle parti di accusa e di difesa). I giudici ordinari sono quelli dotati di una competenza generale a giudicare tutte le persone. I giudici speciali sono quelli competenti a giudicare particolari categorie di persone. Sono giudici speciali, per esemplificare: i tribunali militari in tempo di pace, competenti soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate e la Corte costituzionale, competente a giudicare i delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica.

Cosa si intende per competenza?

La competenza concerne l’insieme di regole volte a distribuire i procedimenti all’interno della giurisdizione. È quindi quella porzione di funzione giurisdizionale, esercitata da un determinato organo giudiziario. La competenza è individuata sulla base di regole che tengono conto della materia (il titolo di reato), del territorio (il luogo in cui è stato commesso il reato), della potenziale connessione con altri procedimenti e della funzione che deve essere esercitata in una fase o grado del procedimento.

Come funziona la ripartizione della competenza per materia?

La competenza per materia si divide tra la Corte d’Assise, il Tribunale per i minorenni, il giudice di pace e il Tribunale. Il Tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni 18 (art. 3 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448). La Corte d’Assise, che è composta da due giudici togati e sei giudici popolari, è competente, generalmente, per i più gravi fatti di sangue e i delitti politici più gravi (art. 5 c.p.p.). Il Tribunale, che può essere in composizione monocratica o in composizione collegiale (tre giudici di carriera), ha una competenza residuale, cioè giudica quei reati che non sono attribuiti alla competenza né della Corte d’Assise né del giudice di pace (art. 6 c.p.p.). 

Quale funzione svolge il giudice di pace?

Il giudice di pace è un giudice monocratico, non professionale e nominato per svolgere le funzioni per un tempo determinato. Egli è competente a decidere in relazione a fattispecie di reato espressione di situazioni di microconflittualità individuale (art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000).

Come si ripartisce la competenza per territorio?

La competenza per territorio si fonda, in base all’art. 8 c.p.p., sul luogo nel quale il reato è stato consumato (c.d. locus commissi delicti). Questa regola generale subisce delle eccezioni. Infatti, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, risulta competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. Se si tratta di un reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Se, invece, si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. Vi sono, infine, delle regole suppletive, contenute nell’art. 9 c.p.p., nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza sulla base delle regole generali di cui all’art. 8 c.p.p.

Le regole generali sulla competenza per territorio subiscono deroghe nel caso in cui un magistrato sia imputato, indagato, persona offesa o danneggiato dal reato?

Sì, i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme ordinarie in materia di competenza sarebbero attribuiti ad un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni (o le esercitava al momento del fatto), sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello individuato dalla tabella A allegata alla l. 420 del 1998 (art. 1 disp. att.). 

Per esempio, un procedimento penale contro un magistrato che svolge le sue funzioni nel distretto di corte d’appello di Milano non può essere di competenza di un giudice di quel distretto, bensì del giudice che ha sede a Brescia. E così, un procedimento contro un giudice che svolge le sue funzioni nel distretto di corte d’appello di Brescia sarà di competenza del giudice che ha sede a Venezia. 

In questi casi, spostare la competenza persegue l’obiettivo di garantire l’imparzialità del giudice. 

Che cosa è la competenza funzionale?

In dottrina, la competenza funzionale suole significare la ripartizione della giurisdizione penale fra i vari organi e i diversi stati e gradi del procedimento. Così, ad esempio, la competenza funzionale nella fase delle indagini preliminari spetta al giudice per le indagini preliminari.

Che cosa si intende per competenza per connessione?

La connessione è un criterio di attribuzione della competenza, in base al quale più procedimenti che sarebbero di competenza di giudici diversi vengono attribuiti alla competenza di uno stesso giudice (al fine di ridurre il rischio di conflitto teorici tra giudicati). A norma dell’art. 12 c.p.p., si ha connessione in tre casi: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

Cosa significa conflitto di giurisdizione e perché va distinto dal conflitto di competenza?

Il fatto che vi siano molti organi giurisdizionali può comportare contrasti sia in materia di giurisdizione che di competenza. I conflitti di giurisdizione si verificano quando il contrasto coinvolge uno o più giudici ordinari da un lato e uno o più giudici speciali dall’altro. Invece, il conflitto di competenza si sostanzia quando il contrasto concerne due o più giudici ordinari. 

I conflitti (sia di giurisdizione, che di competenza) possono essere positivi o negativi. Il conflitto positivo interviene quando due o più giudici prendono contemporaneamente cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; diversamente, il conflitto negativo riguarda il caso in cui due o più giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 

Ai sensi dell’art. 30 c.p.p., il conflitto può essere rilevato d’ufficio dal giudice o essere denunciato dal p.m. o dalle parti private. Sul conflitto decide la Corte di cassazione con sentenza a seguito di un procedimento in camera di consiglio.

Quali sono le differenze tra astensione e ricusazione?

L’astensione è un istituto, disciplinato dal codice di procedura penale all’art. 36 c.p.p., volto a tutelare l’imparzialità del giudice. Consiste nella rinuncia da parte del giudice ad esercitare la funzione giurisdizionale, a causa di un legame con le parti, con l’oggetto del processo o, comunque, per gravi ragioni di convenienza.

La ricusazione, diversamente, consiste nella richiesta di una parte che chiede che un giudice venga escluso da un determinato processo dal momento che non è o non appare imparziale (art. 36 c.p.p.). Ciò si può verificare quando il magistrato abbia un legame con una delle parti o l’oggetto del processo, oppure versi in una situazione di incompatibilità. 

Cosa è la rimessione del processo?

La rimessione è un istituto che comporta lo spostamento della competenza per territorio ad un altro organo giurisdizionale, quando gravi situazioni locali e non eliminabili pregiudicano l’imparzialità dell’intero ufficio giudicante territorialmente competente (art. 45 c.p.p.). La richiesta è formulata dall’imputato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale presso la Corte d’appello. Sulla richiesta decide la Corte di cassazione.

Chi è il pubblico ministero?

Il pubblico ministero è l’insieme degli uffici pubblici che rappresentano nel procedimento penale l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati. È la parte pubblica deputata ad esercitare l’azione penale, cioè a formulare la domanda su cui il giudice dovrà pronunciarsi. 

Quali funzioni svolge la polizia giudiziaria?

Il pubblico ministero, nello svolgimento delle sue funzioni investigative, è coadiuvato dalla polizia giudiziaria. Quest’ultima, come disciplinato dall’art. 55 c.p.p., deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Presso ogni Procura della Repubblica sono presenti unità operative di polizia giudiziaria (p.g.) definite “sezioni”, alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria sono anche svolte dai servizi di p.g. previsti dalla legge e dagli ufficiali e agenti di p.g. appartenenti ad altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato. 

Chi è l’imputato e perché si distingue dall’indagato?

L’imputato è la persona cui è attribuito il reato nel momento dell’esercizio dell’azione penale. L’esercizio dell’azione penale corrisponde alla formulazione dell’imputazione. La qualifica di imputato si mantiene in ogni stato e grado del procedimento fino a quando non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna (art. 60, co. 2, c.p.p.). 

L’indagato è più correttamente definito come la persona sottoposta alle indagini preliminari (art. 61 c.p.p.). Alla persona indagata si estendono tutte le garanzie e i diritti previsti dal codice di rito per l’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.  

Chi è la persona offesa dal reato e perché occorre distinguerla dalla persona danneggiata dal reato?

La persona offesa è il titolare dell’interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice che si assume violata. La persona offesa è un soggetto del procedimento e diventa “parte” se, nella qualità di danneggiato dal reato, esercita l’azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile (art. 74 c.p.p.). Va, infatti, specificato che il danneggiato è la persona che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza del reato e, pertanto, ha diritto al risarcimento del danno. L’azione per richiedere l’accertamento della responsabilità dell’imputato e la condanna al risarcimento del danno può essere esercitata alternativamente davanti al giudice civile in un autonomo procedimento, o davanti al giudice penale, mediante costituzione di parte civile, dopo l’esercizio dell’azione penale.

Si tenga presente che, tendenzialmente, la stessa persona è sia persona offesa sia persona danneggiata dal reato, ma vi sono casi in cui le due qualifiche si scindono. 

Quale è il ruolo del difensore e cosa si intende per rappresentanza tecnica?

Il difensore è il rappresentante tecnico della parte processuale e detiene il potere di compiere atti nell’interesse del cliente, a meno che essi non siano riservati personalmente a quest’ultimo (art. 99, co. 1, c.p.p.). Affinchè il difensore possa compiere atti “in nome” del cliente, è necessario attribuirgli una rappresentanza volontaria. 

Si tenga conto che nel procedimento penale l’imputato non può esercitare l’autodifesa esclusiva, neanche se riveste la qualifica di avvocato. Se l’imputato non nomina un difensore di fiducia, è assistito da un difensore d’ufficio. 

Chi è il responsabile civile?

È una parte eventuale del processo penale ed è il soggetto che viene chiamato a rispondere civilmente del fatto illecito commesso dall’imputato, a norma delle leggi civili. Il responsabile civile può essere citato a richiesta della parte civile o del p.m. che abbia esercitato l’azione civile ex art. 77, co. 4, c.p.p., ovvero può intervenire volontariamente nel processo. 

Chi è la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria?

È una parte eventuale del processo penale ed è citata a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato. Si tratta della persona fisica o giuridica che ha l’obbligo di pagare la pena pecuniaria (la multa o l’ammenda) nel caso in cui l’autore del reato sia insolvibile.

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