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Sessualità

La sessualità in carcere è permessa in Egitto (dove si è registrata una diminuzione degli stupri e delle violenze da quando sono stati aumentati i limiti alle visite coniugali), in Messico (dove gli stupri sono diventati estremamente rari), in Spagna. In molti altri Paesi, la possibilità di accedere a visite coniugali è subordinata ad un comportamento “consono” della persona reclusa. Su 47 Paesi del Consiglio d’Europa, 31 riconoscono il diritto alla sessualità per le persone detenute riconducendolo ad una maggiore sicurezza interna e al riadattamento dei reclusi. Oltre a una diminuzione delle malattie sessualmente trasmissibili, laddove la sessualità in carcere viene permessa, si sono verificati una diminuzione dei suicidi e degli atti di autolesionismo nonché un miglioramento dei rapporti affettivi. 

In Italia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge sull’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia «quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie». Per la Corte Costituzionale quell’art. 18 viola il 3 comma degli articoli 3 e 27 della Costituzione «per la irragionevole compressione della dignità della persona causata dalla norma e per l’ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della persona».  

La Corte ha ritenuto inoltre violato anche il primo comma dell’art. 117, in relazione all’art. 8 della CEDU (Corte Europea per i Diritti dell’Uomo), per il «difetto di proporzionalità di un divieto radicale di manifestazione dell’affettività entro le mura». La sentenza si conclude con l’auspicare «un’azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell’amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze, con la gradualità eventualmente necessaria». Il 16 ottobre 2024 il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasia, dopo aver risposto a un reclamo collettivo di 102 detenuti della Casa circondariale di Viterbo, sollecitando il direttore a rispettare la decisione della Corte Costituzionale, e a disporre con proprio ordine di servizio le modalità di accesso dei detenuti ai colloqui riservati – una raccomandazione simile si era rivolta nel settembre scorso alla direttrice della Casa di reclusione di Rebibbia, a seguito del reclamo collettivo di altri 55 detenuti – aveva denunciato come la sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024 della Corte costituzionale «non venga presa in considerazione da un’amministrazione pubblica dieci mesi dopo la sua pubblicazione. (…) Che io sappia alcun colloquio riservato è stato autorizzato. Laddove qualche direzione di carcere era pronta a farlo, è stata bloccata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in attesa degli esiti dei lavori di un misterioso gruppo di studio ministeriale, quando invece in alcuni istituti basterebbe oscurare le finestrelle sulle porte delle stanze dei colloqui con i gruppi familiari per consentire la riservatezza degli incontri».

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