Giustizia penale: attività del Pubblico Ministero nelle indagini preliminari

a cura di Arianna Filisetti

Il Pubblico Ministero è il soggetto al quale è affidata la direzione delle indagini preliminari, durante le quali si fa coadiuvare dalla Polizia giudiziaria a cui delega il compimento di alcune attività di indagine; da ciò ne consegue che i poteri di iniziativa della Procura sono logicamente più ampi.

La prima attività di competenza della Procura, non appena ricevuta l’informativa da parte della Polizia giudiziaria, è quella di iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro, con indicazione – nel caso di conoscenza – dell’indagato.

Quali sono le attività di indagine in cui il Pubblico Ministero può farsi coadiuvare? Come vengono delegate?

Il Pubblico Ministero, come anticipato, può compiere atti di indagine personalmente o a mezzo della Polizia giudiziaria delegata. La delega può riguardare sia gli atti “atipici” sia quelli “tipici” purché la delega sia specifica. Con ciò il legislatore ha voluto evitare che con una delega generica le Procure legittimassero la Polizia giudiziaria a compiere qualsiasi attività disciplinata dal codice.

In cosa consiste l’attività di assunzione di informazioni dal possibile testimone?

Tale attività rientra in quelle che possono essere compiute personalmente dal Pubblico Ministero ovvero, come anticipato, dalla Polizia giudiziaria da quest’ultimo appositamente delegata.

Quanto al contenuto di tale attività si rimanda integralmente a quanto descritto supra.

In cosa consiste l’attività dell’interrogatorio dell’indagato?

Il Pubblico Ministero che intende sentire, in fase di indagini, l’indagato provvede a notificargli un invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio.

L’interrogatorio dell’indagato sottoposto a fermo, arresto o custodia cautelare può essere condotto soltanto dal Pubblico Ministero.

Con tale attività il Pubblico Ministero rivolge specifiche domande all’indagato avendo come perimetro di riferimento la provvisoria incolpazione.

Prima dell’inizio del vero e proprio interrogatorio, vengono rivolti alcuni avvisi all’indagato:

1) le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti;

2) fatto salvo il dovere di dichiarare il vero in relazione alle proprie generalità, l’indagato sottoposto ad interrogatorio ha il diritto sancito per legge di mentire, non rispondere alle domande o rispondere solo ad una parte delle stesse;

3)dovrà essere anche avvertito che se renderà dichiarazioni nei confronti la responsabilità di altri soggetti, ha il dovere di riferire il vero e che i nei confronti di tali soggetti assumerà la veste di testimone;

A seguito di tali avvertimenti iniziali obbligatori per legge, inizierà il vero e proprio interrogatorio nel merito, sempre che l’interrogato accetti di rispondere alle domande e non si avvalga, dunque, della facoltà di non rispondere.

È importante sottolineare, come detto, che non vi è nessun obbligo per l’indagato di rispondere alle domande che gli vengono rivolte.L’interrogatorio naturalmente è interamente verbalizzato e nei casi più delicati è anche interamente registrato.

In cosa consiste tale attività di indagine? Da chi viene condotta e quali sono le modalità?

Il Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari può interrogare un imputato di un procedimento connesso o collegato, il quale potrebbe conoscere particolati in merito al procedimento di cui il PM interrogante è titolare.

La disciplina la si ricava per relationem dalla disciplina dell’esame dibattimentale; tuttavia, diversamente da quest’ultimo, tale attività di indagine è segreta e solo il difensore dell’imputato del procedimento connesso o collegato può assistervi. Diversamente, tale attività non è conoscibile da parte del difensore dell’indagato che nemmeno potrà esaminarne il verbale.

In cosa consistono gli accertamenti tecnici?

Nel corso delle indagini preliminari la Procura potrebbe necessitare di accertamenti che richiedono particolari competenze scientifiche, tecniche o artistiche. In tali situazioni, il PM nomina un consulente che lo coadiuva apportando il proprio contributo all’attività investigativa.

Quali tipologie di accertamenti possono essere effettuati?

Gli accertamenti tecnici possono essere ripetibili e, in tal caso, svolti in segreto con il relativo verbale che è destinato al fascicolo del Pubblico Ministero nel caso di rinvio a giudizio, ovvero irripetibili e, pertanto, sottoposti a controllo da parte dell’indagato e della persona offesa i quali vengono avvisati preventivamente (e anche i di loro difensori) consentendogli di nominare un proprio consulente di parte. 

Il consulente di parte, insieme ai difensori, ha il diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare riserve e osservazioni.

Di tale attività viene redatto un verbale che è destinato al fascicolo del dibattimento nel caso di rinvio a giudizio.

Gli accertamenti tecnici possono incidere sulla libertà personale?

Nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero potrebbe avere la necessità di compiere accertamenti tecnici coattivi incidenti sulla libertà personale di un soggetto.

Nelle ipotesi di consenso dell’interessato, il PM procede a mezzo del proprio consulente al prelievo del campione biologico dell’individuo ossia al reperto di quanto rinvenuto su una cosa o un luogo.

Nel caso di mancato consenso, è ammesso il prelievo coattivo di capelli, peli o mucosa del cavo orale per identificare un profilo genetico ovvero per accertamenti medici. In tal caso, il Pubblico Ministero chiede al Giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione che, al sussistere di tutte le condizioni disciplinate dal codice di procedura penale, viene concessa mediante ordinanza.

Il codice ha altresì disciplinato una procedura d’urgenza, vale a dire che prescinde dal previo controllo giurisdizionale, attivabile dalla Procura ogni qual volta in cui vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave o irreparabile pregiudizio alle indagini. In tal caso, il PM dispone con decreto motivato il compimento delle operazioni che entro e non oltre le 48h successive dovrà essere convalidato dal GIP con ordinanza.

In cosa consiste l’attività di individuazione?

Tale attività, che può essere compiuta personalmente dal Pubblico Ministero ovvero dalla Polizia giudiziaria delegata, è simile all’attività dibattimentale di ricognizione.

La diversa terminologia utilizzata dal codice vuole solo evidenziare l’inutilizzabilità del risultato probatorio nel processo, in quanto trattasi di atto ripetibile.

Il codice prevede che all’individuazione si provveda quando è necessaria per l’immediata prosecuzione delle indagini. 

L’oggetto di tale attività sono le persone, le cose o quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il Pubblico Ministero dispone che si provveda senza che le due parti possano vedersi.

Altre attività di iniziativa del pubblico ministero: i mezzi di ricerca della prova (la perquisizione, il sequestro probatorio, l’ispezione personale e le operazioni sotto copertura)

Tra gli atti di iniziativa del Pubblico Ministero vi rientrano anche tali mezzi di ricerca della prova.

La perquisizione è un’attività di indagine che può essere d’iniziativa del Pubblico Ministero ma è anche delegabile mediante decreto alla Polizia giudiziaria. Essa è finalizzata alla ricerca di cose o tracce pertinenti al reato, ovvero la persona dell’indagato o dell’evaso.

Tale atto si distingue tra: perquisizione personale, se eseguita su una persona quando vi è fondato motivo di ritenere che questa occulti il corpo del reato o le cose pertinenti al reato, oppure locale, se eseguita – per l’appunto – in un luogo.

Con la locuzione “corpo del reato” si intende fare riferimento alla cosa sulla quale o attraverso la quale il reato è stato commesso nonché le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato stesso.

Quando si fa riferimento alle “cose pertinenti al reato”, invece, si suole fare riferimento alle cose che hanno la funzione di provare, anche solo indirettamente, l’avvenuta consumazione dell’illecito o la responsabilità del suo autore.

Il sequestro probatorio rientra anch’esso nelle attività sia di competenza del PM, ovvero delegabili mediante decreto alla Polizia giudiziaria che dovrà contenere l’indicazione dell’oggetto da sequestrare, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti e con riguardo al nesso di pertinenzialità fra res e reato.

È d’obbligo la verbalizzazione del sequestro, la quale deve precisare l’elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l’indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti, nonché i luoghi della custodia.

L’ispezione personale è un atto che incide sulla sfera personale di un soggetto; pertanto, è riservato all’iniziativa del Pubblico Ministero che nella materiale esecuzione può affidarsi a un medico.

Ha diritto di assistere a tale atto il difensore dell’indagato al quale va dato un preavviso di 24h, salve particolari ragioni di urgenza o pericolo di alterazione delle tracce ricercate.

Le operazioni sotto copertura (c.d. investigazioni undercover o mascherate) rappresentano una speciale tecnica investigativa e possono essere compiute nell’ambito di indagini per reati particolarmente gravi quali, ex multis, il terrorismo, la tratta di persone ecc., da parte di alcuni corpi di Polizia specializzati e autorizzati dal Pubblico Ministero con decreto ovvero, nel caso di urgenza, mediante autorizzazione concessa in forma orale con successiva convalida sempre a mezzo decreto. 

Nell’ambito di tali attività è possibile che la Polizia si renda autrice di reati per quali il legislatore ha previsto una specifica causa di giustificazione (per esempio, si pensi alle infiltrazioni all’interno di associazioni criminali)[1].


[1] In questi casi può trovare applicazione l’art. 51, c.1, c.p. che recita “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo(2)della pubblica Autorità, esclude la punibilità”.

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