Ogni programma viene scelto di volta in volta in base al caso in questione.
L’art. 53 L.150/22 menziona diverse tipologie di programmi:
- mediazione fra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima;
- mediazione fra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima di un reato analogo (stessa fattispecie penale ma diverso evento);
- dialogo riparativo (programmi di mediazione a partecipazione allargata con il coinvolgimento dei gruppi territoriali e/o familiari, c.d. community group conferencing e family group conferencing;
- ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell’interesse della vittima del reato e della persona indicata
come autore dell’offesa.
Chi cura il programma di giustizia riparativa
Centro per la giustizia riparativa: una struttura pubblica istituita presso gli enti locali che si occupa della organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. (art. 42 (g) l. 150/22).
Per quali reati si accede
Qualsiasi tipologia di reato, a prescindere dalla gravità.
Quando si può accedere al programma
In ogni stato e grado del procedimento penale.
Come si avvia il programma
- su richiesta dell’indagato/imputato all’autorità giudiziaria (espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale);
- su richiesta della vittima all’autorità giudiziaria (espressa personalmente o a mezzo
di procuratore speciale); si precisa che anche gli operatori penitenziari, dell’esecuzione penale esterna, dei servizi di supporto alle vittime possono essere tramite della richiesta all’autorità giudiziaria. Inoltre, anche lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa può rientrare tra i contenuti del programma di trattamento da allegare alla richiesta di sospensione del procedimento
con messa alla prova di cui all’art. 464-bis c.p.p. - su iniziativa d’ufficio da parte dell’autorità giudiziaria
Come si accede ai programmi di giustizia riparativa
Nel corso del procedimento, l’autorità giudiziaria competente per la fase processuale può disporre anche d’ufficio l’invio al Centro per la giustizia riparativa di riferimento (il giudice con ordinanza, il pubblico ministero con decreto), qualora reputi ex art. 129 bis c.p.p.:
• l’utilità del programma alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede;
• l’assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti.
In ogni caso, prima dell’invio, l’autorità giudiziaria deve sentire le parti e i difensori. La vittima viene sentita solo se il giudice lo ritenga necessario.
Nella fase dell’esecuzione penale, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa (art. 15 bis ordinamento penitenziario).
Svolgimento di un programma di giustizia riparativa: la mediazione
Fase 1: l’invio
L’autorità giudiziaria invia al Centro
per la giustizia riparativa una richiesta di verificare la fattibilità di un programma di giustizia riparativa.
Se l’invio viene fatto d’ufficio non significa
che i partecipanti sono obbligati a partecipare
ai programmi in quanto il consenso si costruisce successivamente all’invio, presso il Centro di giustizia riparativa e la partecipazione
ai programmi rimane sempre volontaria.
Fase 2: attività preliminari (art 54 d.lgs 150/22)
Presso il Centro per la giustizia riparativa vengono avviati i primi contatti con i partecipanti e svolte le attività preliminari che hanno l’obiettivo di informare, raccogliere il consenso, valutare la fattibilità dei programmi.
I mediatori, dopo i primi contatti attraverso lettera e telefonata, svolgono i colloqui preliminari individuali con ciascun partecipante. In questa fase si verifica il consenso delle parti a intraprendere il percorso. Il consenso deve essere personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. Durante i colloqui preliminari si verifica anche la fattibilità del programma e si individua il programma più adatto. (art. 54 d.lgs 150/22)
Fase 3: l’incontro (art 55 d.lgs 159/22)
Dopo i colloqui preliminari seguono gli incontri di mediazione alla presenza di almeno due mediatori. I programmi di giustizia riparativa
si svolgono in spazi e luoghi adeguati e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.
Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.
Fase 4: l’esito riparativo (art. 42 e art. 56 d.lgs 150/22)
È qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti. All’esito dell’incontro i mediatori facilitano,
su base consensuale, l’individuazione di una forma di riparazione, di un gesto riparativo, di un accordo che può essere simbolico e/o materiale.
L’esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. Tra i più diffusi: scuse, impegni verso l’altro, impegni reciproci, impegni anche pubblici, accordi relativi alla futura vicinanza o distanza fra i partecipanti ecc. .
I mediatori garantiscono assistenza non solo per il raggiungimento ma anche per l’esecuzione degli accordi relativi all’esito simbolico. sono considerati tali gli atti, le parole o i gesti volti a ricucire lo strappo creato dal reato nella società.
L’esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare
le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. I difensori della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all’esito materiale.
Fase 5: comunicazione all’autorità giudiziaria (art. 57 d.lgs 150/22)
Al termine del programma i mediatori restituiscono all’autorità giudiziaria inviante una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti
e con il loro consenso. La relazione non viola il principio di confidenzialità della mediazione e quindi non contiene i contenuti del dialogo fra le parti, tranne alcune informazioni che i partecipanti di comune accordo decidono di comunicare all’esterno.
Fase 6: valutazione da parte dell’autorità giudiziaria (art. 58 dlgs 150/22 e art. 15 bis o.p.)
L’autorità giudiziaria valuta lo svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo. Non ci sono automatismi circa l’applicazione
di misure di favore o eventuali riduzioni di pena. L’autorità giudiziaria valuterà secondo la propria discrezionalità ai fini:
- dell’applicazione della pena ex art. 133 c.p. ;
- dell’applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 c.1 n. 6 c.p. ;
- della sospensione condizionale della pena c.d. breve o speciale ex art. 163, comma. 4, c.p. ;
- dell’assegnazione al lavoro all’esterno;
- della concessione dei permessi premio, delle misure alternative, della liberazione condizionale.
In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa. Nei reati procedibili a querela è stata introdotta un’ipotesi di remissione tacita di querela da parte del querelante, connessa alla partecipazione a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo effettivamente adempiuto.