La giustizia riparativa è innanzitutto una giustizia relazionale.
Il paradigma riparativo si affianca al paradigma retributivo e riabilitativo e propone un cambio di sguardo.È un modello che invece di focalizzarsi solo sull’autore del reato per punirlo o per riabilitarlo, lavora sulla relazione rotta dal reato, con la vittima e la comunità. Il reato, per la giustizia riparativa, non rappresenta soltanto la violazione di una norma del codice penale, ma rompe una relazione significativa,
un patto di cittadinanza. La giustizia riparativa, attraverso i suoi programmi, prova a ricomporre lo strappo che si crea, aprendo a una giustizia dell’incontro. Nella giustizia riparativa le persone indicate come autori dell’offesa, le vittime e la comunità partecipano attivamente insieme a un dialogo e, in una dimensione relazionale, provano ad affrontare gli effetti distruttivi generati dal reato e a progettare azioni che riparano rivolte al futuro, con l’accompagnamento dei mediatori esperti.
La giustizia riparativa è una giustizia complementare.
Non si tratta di un sistema alternativo al sistema processuale, ma complementare. La giustizia riparativa non si sostituisce al processo e alle sanzioni ma si affianca e prova a lavorare non sulle verità processuali ma sulle verità personali, per offrire una risposta più ampia alla domanda di giustizia che nasce dopo la commissione di un reato.
La giustizia riparativa allarga lo sguardo.
La giustizia riparativa non risponde alla domanda “Come dobbiamo punire il colpevole?” e neppure “Come possiamo rispondere ai suoi bisogni in vista del suo reinserimento sociale?”, ma alla domanda “Se e che cosa si può fare per riparare dopo la commissione di un reato?”. Lo scopo della giustizia riparativa non è accertare i fatti processuali né determinare una pena (compito già svolto dalla giustizia penale) né prendere in carico l’autore del fatto per una sua riabilitazione (compito già svolto dalle agenzie educative e di servizio sociale). Per questa ragione allarga lo sguardo e si rivolge non soltanto alla persona indicata come autore dell’offesa ma anche alla vittima e alla comunità.
Gli obiettivi della giustizia riparativa
Come elencati dalle Nazioni Unite nella seconda edizione dell’Handbook on Restorative Justice Programme del 2020:
- supportare le vittime, dare loro voce, ascoltare le loro storie, incoraggiarle nell’esprimere i loro bisogni e desideri, renderle capaci
- partecipare al percorso di risoluzione del conflitto e offrire loro assistenza;
- riparare la relazione danneggiata dal reato, attraverso il raggiungimento di un consenso sul modo migliore per rispondervi;
- riaffermare i valori della comunità e denunciare i comportamenti criminali;
- incoraggiare l’assunzione di responsabilità delle parti soprattutto dell’autore di reato;
- identificare azioni riparative volte al futuro;
- prevenire la recidiva e incoraggiare il cambiamento individuale degli autori di reato facilitando la loro reintegrazione nella comunità.
Come elencati nel Decreto legislativo 150/22 (art. 42 e 43):
- promuovere il riconoscimento della vittima del reato;
- promuovere la responsabilizzazione
della persona indicata come autore dell’offesa; - ricostituire i legami con la comunità;
- riparare l’offesa;
- facilitare il riconoscimento reciproco;
- ricostruire la relazione tra i partecipanti.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 43 del decreto legislativo 150/22, gli elementi essenziali sono dunque:
- la volontarietà: le parti scelgono liberamente di aderire alla giustizia riparativa;
- la partecipazione attiva e volontaria di tutti
i partecipanti. La vittima sceglie di prendere parte allo stesso modo della persona indicata come autore dell’offesa; - l’equa considerazione dell’interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa;
- il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa;
- il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;
- la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;
- la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti
- l’indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
- la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.