Principi e norme che regolano la professione
Dall’incrocio tra Costituzione e norme deontologiche professionali (in basso i testi) si ricavano i seguenti principi:
a. la libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo informazione critica) è il “diritto insopprimibile” dei giornalisti. «Le libertà fondamentali affermate, garantite e tutelate nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione della Repubblica, sono riconosciute come diritti del singolo, che il singolo deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali diritti anche la libertà di manifestazione del pensiero proclamata dall’art. 21, primo comma, della Costituzione, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti, delle autorità come dei consociati. Nessuno può quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale». (Corte costituzionale, sentenza 122/1970).
b. la tutela della persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti, principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica.
c. l’esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà:
d. il dovere di rettificare le notizie inesatte. La pubblicazione della rettifica è un obbligo di legge (art. 8 legge 47/1948 sulla stampa), ma sul piano deontologico il giornalista deve provvedervi autonomamente senza attendere l’impulso della parte lesa dalla diffusione di “notizie inesatte”
e. il dovere di riparare gli eventuali errori;
f. il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Il segreto professionale è tutelato soprattutto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) e dalle sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo. La Convenzione europea tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie.
g. il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori;
h. il mantenimento del decoro e della dignità professionali;
i. il rispetto della propria reputazione;
j. il rispetto della dignità dell’Ordine professionale;
k. il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi;
l. il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori.
Norme d’indirizzo generale in tema di libertà di stampa
art. 21 Costituzione
art. 10 L. 4 agosto 1955 n. 848 (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali)
Testi rilevanti in materia di deontologia professionale
Testo Unico dei doveri del giornalista (con allegati)
Leggi e regolamenti in materia di professione e stampa
L. 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa; versione aggiornata con sent. Corte Cost. 12.7.2021 n. 150)
L. 3.2.1963 n. 69 (ordinamento della professione di giornalista)
D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 Regolamento per l’esecuzione della L. 69/1963
Testi rilevanti in materia di giustizia disciplinare
Regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei Giornalisti (testo pubblicato sul B. U. Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2021)
Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale (D.M. 21.2.2014 pubblicato su B.U. Ministero dlela Giustizia n. 6 del 31.3.2014)