Presunzione d’innocenza, una legge contro la libertà d’informazione

Assegna ai magistrati il giudizio sulla rilevanza pubblica dei fatti, restringe il ventaglio delle fonti al solo Procuratore, allunga i tempi della comunicazione: ecco perché il decreto legislativo 188/2021 va cambiato

Il decreto legislativo 188/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, porta la firma del ministro di Giustizia Marta Cartabia del governo Draghi ed è stato emanato per recepire la direttiva europea 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza delle persone indagate. Sulla scia del decreto legislativo del 20 febbraio 2006 numero 106 («disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del Pubblico Ministero»), il decreto afferma il divieto per le autorità pubbliche di presentare l’indagato o l’imputato in un procedimento penale come “colpevole” prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna. La violazione del divieto comporta il diritto di chiedere di rettificare la dichiarazione resa.

I riflessi problematici della norma per chi fa informazione

Rilevanza pubblica dei fatti e delle informazioni. Secondo il dlgs 188/2021 la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita soltanto quando sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini o quando ricorrano rilevanti ragioni di interesse pubblico.

Modalità della comunicazione. Secondo il dlgs 188/2021 la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita soltanto quando sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini o quando ricorrano rilevanti ragioni di interesse pubblico.

Gli effetti della normativa. Secondo il dlgs 188/2021 la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita soltanto quando sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini o quando ricorrano rilevanti ragioni di interesse pubblico

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