Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella seduta del 19 novembre 2020 ha introdotto alcune modifiche al Testo unico dei doveri del giornalista, approvate all’unanimità ed entrate in vigore il 1° gennaio scorso.
Attenzione alla <recidiva> per le contestazioni disciplinari
Una prima novità riguarda la possibilità di contestare la <recidiva> nei procedimenti disciplinari.
E’ stato introdotto il seguente principio all’articolo 2 del T.U.:
“Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l’esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell’arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l’accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l’applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave”.
Il procedimento disciplinare che si concluda con una sanzione, quindi, diviene presupposto, in caso di ulteriore violazione del medesimo principio, per l’applicazione di una sanzione più afflittiva.
Diversamente dal passato, infatti, l’eventuale sanzione conclusiva di un procedimento disciplinare potrà subire un serio aggravamento in base ai precedenti specifici che un incolpato avesse cumulato nell’arco del quinquennio precedente.
No alle discriminazioni nelle differenze di genere
Il Consiglio nazionale, inoltre, ha precisato il perimetro sanzionatorio relativo alle differenze di genere: <le puntualizzazioni fatte rendono ancora più chiare le prescrizioni irrinunciabili di un linguaggio rispettoso che eviti gli stereotipi di genere, e costituiscono un contributo di civiltà che il mondo del giornalismo italiano ha voluto dare in un tempo storico molto triste per il perpetuarsi inaccettabile e sempre ingiustificabile delle violenze sulle donne>.
L’uso del linguaggio secondo principi di continenza lessicale è un punto non rinunciabile di cui questa ulteriore riforma è chiara testimonianza.
Il linguaggio discriminatorio rispetto al genere delle persone ed ai loro orientamenti sessuali e, da qualunque parte proveniente, implicitamente razzista costituisce quindi ed in modo sempre più evidente motivo di sanzione disciplinare: se, infatti, questa riforma ha rafforzato principi già presenti in tema di “femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale”, non va dimenticato che nell’esercitare il diritto dovere di cronaca, “il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali” e che la violazione di questo principio comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.
L’introduzione (all’unanimità) di elementi di rafforzamento di questa già presente impostazione è altrettanto indicativa di una linea di tendenza condivisa da tutte le componenti della nostra categoria.
Appare, cioè, sempre più chiaro che l’utilizzo di espressioni inquadrabili nella discriminazione di genere o razziale e nel c.d. ‘hate speech’ può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Informazione scientifica, sensazionalismi banditi
Un’ulteriore, utile e condivisibile precisazione riguarda l’informazione scientifica, particolarmente di attualità in epoca pandemica.
Il giornalista evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate “avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v’è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia”; il giornalista, inoltre, diffonde notizie sanitarie “e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere”.
Ecco il link con il testo comprensivo delle modifiche apportate al Testo Unico dei doveri del giornalista in vigore dal 1 gennaio 2021: https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista
Paolo Della Sala
Pubblicista, avvocato, componente del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia